LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Coming into Force29 Maggio 2015
Published date28 Maggio 2015
Enactment Date22 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.122 del 28-05-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e' inserito il seguente:

    Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

    Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

    Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

    Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

    Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.

    Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

    1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

    2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

    3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

    Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

    Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

    Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

    Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

    La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

    Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.

    Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

    Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

    Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

    Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto gia' previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla meta' e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e' procedibile d'ufficio.

    Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene...

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