LEGGE 30 luglio 1951, n. 948 - Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari

Coming into Force06 Ottobre 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/09/21/051U0948/CONSOLIDATED/20091214
Published date21 Settembre 1951
Enactment Date30 Luglio 1951
Official Gazette PublicationGU n.217 del 21-09-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto e' pagabile.

Art 2.

La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.

Art 3.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace.

Art 3.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace. 1

Art 3.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace. (1)2

Art 3.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace. (1)(2)3

Art 3.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace. (1)(2)(3)4

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