LEGGE 12 agosto 1982, n. 532 - Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva

Coming into Force29 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/14/082U0532/CONSOLIDATED/19840801
Enactment Date12 Agosto 1982
Published date14 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.223 del 14-08-1982
Capo I DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE E DELLE MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

"L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice puo' proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame".

Art 2.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale e' immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere. Quando il mandato di cattura non e' obbligatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, puo' disporre che l'imputato sia posto in liberta' o applicare una delle misure previste nel terzo comma dello stesso articolo.

Qualora sia incompetente, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con il decreto di convalida che l'imputato rimanga in stato di arresto e ne da' immediata notizia all'autorita' competente per il procedimento, la quale, entro tre giorni dal ricevimento della notizia stessa, con decreto motivato adotta le disposizioni previste nel comma precedente. Se il decreto non e' pronunciato nel termine stabilito la convalida cessa di avere efficacia".

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

"Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dal quarto comma l'imputato puo' proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".

Art 3.

L'articolo 247 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 247 - Casi nei quali puo' ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato dal giudice.

- Se e' arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' disporre con decreto motivato che, in luogo di essere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.

L'autorita' giudiziaria competente per il procedimento puo' in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente puo' essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".

Art 4.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:

"Il giudice, nel decidere se debba valersi della facolta' di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonche' della pericolosita' dell'imputato, desunta dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettivita'.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, puo' disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; ovvero puo' imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli".

Art 5.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"Se imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo e' obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza".

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

"Contro il provvedimento previsto nel comma precedente puo' essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".

Art 6.

L'articolo 263 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 263 - Impugnabilita' delle ordinanze del giudice.

Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonche', nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore".

Art 7.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 263-bis - Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto. - Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto o del provvedimento di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT