LEGGE 1 aprile 1999, n. 91 - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

Coming into Force24 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/15/099G0153/CONSOLIDATED/20180322
Published date15 Aprile 1999
Enactment Date01 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.87 del 15-04-1999
((Capo I DISPOSIZIONI GENERALI)) non ancora vigente alla data selezionata

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Finalita')

  1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attivita' di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

  2. Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunita' tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

Art 1.

(Finalita')

  1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attivita' di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

  2. Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunita' tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici. 1

Art 1.

(Finalita')

  1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attivita' di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi , anche da soggetto vivente, per quanto compatibili.

  2. Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunita' tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici. (1)

Art 2.

(Promozione dell'informazione) 1. Il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le societa' scientifiche, le aziende unita' sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini: a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582; b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi; c) la conoscenza delle possibilita' terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e di tessuti. 2. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 e con i coordinatori locali di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582; b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attivita' svolta dai medici di medicina generale; c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 200 milioni per l'attuazione del comma 2.

Art 2.

(Promozione dell'informazione) 1. Il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le societa' scientifiche, le aziende unita' sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini: a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582; b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi; c) la conoscenza delle possibilita' terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e di tessuti. 2. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 e con i coordinatori locali di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582; b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attivita' svolta dai medici di medicina generale; c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 200 milioni per l'attuazione del comma 2. 1

Capo II DICHIARAZIONE DI VOLONTA' IN ORDINE AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI
Art 3.

(Prelievo di organi e di tessuti) 1. Il prelievo di organi e di tessuti e' consentito secondo le modalita' previste dalla presente legge ed e' effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582. 2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunita' terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonche' sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di eta' o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale. 3. E' vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo. 4. La manipolazione genetica degli embrioni e' vietata anche ai fini del trapianto di organo.

Art 4.

(Dichiarazione di volonta' in ordine alla donazione) 1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volonta' in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di...

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