LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Coming into Force14 Giugno 2015
Published date30 Maggio 2015
Enactment Date27 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/05/30/15G00083/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.124 del 30-05-2015
Capo I Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n 190.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;

  2. all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due»;

  3. all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

  4. all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;

  5. all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

  6. all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;

  7. all'articolo 319-ter:

    1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

    2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;

  8. all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;

  9. all'articolo 323-bis:

    1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi

    ;

    2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Art 2.

Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena

  1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale e' inserito il seguente:

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno

.

Art 3.

Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione

  1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:

Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni

.

Art 4.

Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria

  1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale e' inserito il seguente:

Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre...

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