LEGGE 7 luglio 2010, n. 106 - Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. (10G0124)

Coming into Force27 Luglio 2010
Enactment Date07 Luglio 2010
Published date12 Luglio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/07/12/010G0124/CONSOLIDATED/20120724
Official Gazette PublicationGU n.160 del 12-07-2010
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio

  1. E' assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, 1a somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

  2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima e' attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e' attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

  3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

    1. al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

    2. ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

    3. ai genitori;

    4. ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

    5. ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

    6. al...

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