LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Coming into Force01 Marzo 1998
Published date14 Febbraio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/02/14/098G0054/ORIGINAL
Enactment Date05 Febbraio 1998
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

  2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, e' autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art 2.
  1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':

    1. gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei Ministri e' riunito;

    2. i Ministeri;

    3. i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

    4. gli uffici giudiziari;

    5. le scuole e le universita' statali.

  2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

  3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto...

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