LEGGE 21 marzo 2005, n. 55 - Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

Coming into Force05 Maggio 2005
Enactment Date21 Marzo 2005
Published date20 Aprile 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/04/20/005G0084/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.91 del 20-04-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Campo di applicazione

  1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofilassi, le modalita' di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

Art 2.

Definizioni

  1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1997, n. 106.

  2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562.

Art 3.

Sale destinato al consumo diretto

  1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilita' di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo e' fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

  2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunita', e' messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

  3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare e' apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 4.

Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari

  1. E' consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

Art 5.

Etichettatura

  1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle...

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