DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Coming into Force23 Luglio 2015
Published date22 Luglio 2015
Enactment Date02 Luglio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/22/15G00125/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.168 del 22-07-2015
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 7 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce o controlla";

    2. la lettera ff) e' sostituita dalla seguente: "ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia':

      1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

      2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu' considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia' per il periodo di riferimento successivo;

      3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;";

    3. dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunita' dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006:

      f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;".

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo il comma 1 e' inserito il...

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