DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251 - Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro

Coming into Force26 Ottobre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/10/11/004G0285/ORIGINAL
Published date11 Ottobre 2004
Enactment Date06 Ottobre 2004
Official Gazette PublicationGU n.239 del 11-10-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il Ministro per le pari opportunita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

  2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

Art 2.
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.».

  2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attivita' di intermediazione, nonche' i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attivita' oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.».

  3. All'articolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.

.

Art 3.
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

Art 4.
  1. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni».

  2. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT