LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

Coming into Force06 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/22/099G0559/ORIGINAL
Enactment Date22 Novembre 1999
Published date22 Dicembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.299 del 22-12-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale:

Art 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

  1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";

  2. il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

Art 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione) 1. L'articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

Art 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione) 1. L'articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi...

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