LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 24 gennaio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La presente legge disciplina l'accertamento della morte e la cremazione dei cadaveri, nel rispetto del senso comunitario della morte.
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Al fine di rispettare il senso comunitario della morte, sono consentite forme rituali di commemorazione.
Art. 2
Accertamento e denuncia di morte 1. L'accertamento della morte e la denuncia delle cause di morte sono effettuate dal personale medico competente.
Art. 3
Espianto dello stimolatore o del defibrillatore 1. Il medico che accerta la morte, o la persona delegata dal medesimo, provvede all'espianto - ove presente - dello stimolatore o del defibrillatore cardiaco dalla salma.
Art. 4
Mezzi di protezione 1. II personale addetto all'attivita' funebre utilizza gli adeguati mezzi di protezione per prevenire il rischio biologico, indipendentemente dalla causa del decesso.
Art. 5
Veglia funebre e trasporto della salma 1. La veglia funebre a domicilio, per il tempo strettamente necessario e qualora non sussistano motivi igienici ostativi, nonche' il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale sono effettuati previo apposito nulla osta del medico competente.
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Il trasporto della salma fuori dal territorio provinciale avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale.
Art. 6
Autorizzazione alla cremazione 1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dal comune ove e' avvenuto il decesso, nel rispetto della volonta' del defunto o dei suoi familiari, espressa tramite testamento, dichiarazione rilasciata al comune dell'ultima residenza o iscrizione ad un'associazione riconosciuta avente tra le proprie finalita' quella della cremazione.
Art. 7
Conservazione delle ceneri 1. L'urna sigillata contenente le ceneri puo' essere conservata in un cimitero o consegnata al soggetto affidatario.
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In caso di interramento dell'urna e' fatto obbligo di interporre uno strato minimo di terreno di 40 centimetri tra l'urna e il piano di campagna del campo.
Art. 8
Affidamento dell'urna cineraria 1. Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi puo' manifestarne la volonta', puo' essere soggetto affidatario dell'urna cineraria.
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L'affidamento di cui al comma 1 e' autorizzato dal comune di residenza del defunto, che tiene altresi' l'apposito...
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