LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 24 gennaio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge disciplina l'accertamento della morte e la cremazione dei cadaveri, nel rispetto del senso comunitario della morte.

  1. Al fine di rispettare il senso comunitario della morte, sono consentite forme rituali di commemorazione.

    Art. 2

    Accertamento e denuncia di morte 1. L'accertamento della morte e la denuncia delle cause di morte sono effettuate dal personale medico competente.

    Art. 3

    Espianto dello stimolatore o del defibrillatore 1. Il medico che accerta la morte, o la persona delegata dal medesimo, provvede all'espianto - ove presente - dello stimolatore o del defibrillatore cardiaco dalla salma.

    Art. 4

    Mezzi di protezione 1. II personale addetto all'attivita' funebre utilizza gli adeguati mezzi di protezione per prevenire il rischio biologico, indipendentemente dalla causa del decesso.

    Art. 5

    Veglia funebre e trasporto della salma 1. La veglia funebre a domicilio, per il tempo strettamente necessario e qualora non sussistano motivi igienici ostativi, nonche' il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale sono effettuati previo apposito nulla osta del medico competente.

  2. Il trasporto della salma fuori dal territorio provinciale avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale.

    Art. 6

    Autorizzazione alla cremazione 1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dal comune ove e' avvenuto il decesso, nel rispetto della volonta' del defunto o dei suoi familiari, espressa tramite testamento, dichiarazione rilasciata al comune dell'ultima residenza o iscrizione ad un'associazione riconosciuta avente tra le proprie finalita' quella della cremazione.

    Art. 7

    Conservazione delle ceneri 1. L'urna sigillata contenente le ceneri puo' essere conservata in un cimitero o consegnata al soggetto affidatario.

  3. In caso di interramento dell'urna e' fatto obbligo di interporre uno strato minimo di terreno di 40 centimetri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

    Art. 8

    Affidamento dell'urna cineraria 1. Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi puo' manifestarne la volonta', puo' essere soggetto affidatario dell'urna cineraria.

  4. L'affidamento di cui al comma 1 e' autorizzato dal comune di residenza del defunto, che tiene altresi' l'apposito...

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