DECRETO 18 dicembre 2008 - Disposizioni di attuazione dell''articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 - Regione Sardegna.

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche europee e internazionali

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;

Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilita' di individuare ulteriori categorie di produttori esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione a seguito di istanza avanzata da parte della regione o provincia autonoma;

Considerato che la regione Sardegna, con nota n. 2745 dell'8 novembre 2008, ha manifestato la necessita' di esonerare i produttori della regione stessa dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione in quanto onere sproporzionato per la mancanza di distillerie sul territorio;

Ritenuta l'urgenza di accogliere le richieste di alcuni produttori della regione Sardegna, in considerazione dell'obbligo di consegnare le vinacce entro trenta giorni dalla fine del periodo vendemmiale che termina il 30 novembre 2008 nonche' dei ristretti margini temporali dovuti al pieno svolgimento della campagna vendemmiale, al fine di evitare danni ai produttori stessi;

Ritenuto che le richieste rappresentate dalla regione Sardegna sono conformi al decreto ministeriale del 27 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto sono valide le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.

    Art. 2.

    Eso...

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