I Dispositivi per il «rilevamento a distanza» delle violazioni in materia di velocità

AutoreCristiano Bruno
CaricaDottore in giurisprudenza. Polizia municipale di Treviso.
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È ancora frequente, nella prassi di molti comandi di polizia locale, fare impiego dei dispositivi Velomatic (autovelox) e di altri del medesimo tipo al fine di accertare le violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, senza però procedere di seguito alla contestazione immediata degli illeciti accertati e giustificando l'inosservanza dell'obbligo relativo ai sensi della lettera e) dell'art. 201 comma 1 bis del codice della strada.

Come noto, soprattutto tra gli addetti ai lavori, la norma richiamata fa riferimento agli accertamenti effettuati ´per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamentoª.

Si tratta, per meglio essere chiari, di strumenti che rilevano la velocità dei veicoli contestualmente al loro passaggio davanti alla postazione di controllo.

Accade pertanto che l'illecito venga accertato dagli agenti preposti al controllo solo allorquando il veicolo sia già in fase di allontanamento dalla postazione, di modo che, se non si dispone di una seconda pattuglia situata più a valle, collegata via radio alla prima e da questa debitamente avvertita, diviene in effetti impossibile procedere di seguito al fermo del veicolo medesimo.

Il problema è, però, a questo punto, quello di verificare la pertinenza del riferimento alla lettera e) del citato comma 1 bis dell'art. 201 c.s., al fine di motivare l'impossibilità della contestazione immediata.

Infatti, alla successiva lett. f) il legislatore regola, agli stessi fini, il caso in cui l'accertamento venga effettuato mediante i ´dispositivi di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002 n. 168ª.

Detti dispositivi, in particolare, vengono definiti dalla norma richiamata, come quelli ´finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 (velocità, ndr) e 148 (sorpasso, ndr)ª del codice della strada e, ciò che più conta, non possono essere utilizzati indiscriminatamente, ma solo sulle strade espressamente elencate nella norma suddetta (autostrade, extraurbane principali, strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento individuate dal Prefetto).

Poiché la norma non chiarisce, però, che cosa debba intendersi per dispositivi ´finalizzati al rilevamento a distanzaª, è fatto obbligo all'interprete di chiarire se tale espressione sia in grado di alludere ai dispositivi con le caratteristiche descritte alla precitata lettera e) dell'art. 201 comma 1 bis.

In caso affermativo, poiché i dispositivi di cui alla lettera e) sono utilizzati per l'accertamento di indifferenziate violazioni comportamentali, mentre i dispositivi di cui alla lett. f) - tramite il richiamo all'art. 4 L. 168/02 - sono finalizzati ad accertare specificamente le violazioni di cui all'art. 142 (velocità) e 148 (sorpasso) c.s., si dovrà concludere che l'omessa contestazione di una violazione per superamento dei limiti di velocità accertata con un dispositivo...

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