Disdetta Del Contratto Da Parte Del Locatore

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
Rassegna
di giurisprudenza
Disdetta del contratto
da parte del locatore
In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la disdet-
ta priva della specif‌icazione dei motivi di diniego, intimata per
la prima delle scadenze nel regime "ex lege" 9 dicembre 1998, n.
431, benché inidonea ad impedire la rinnovazione contrattuale
per tale data, è automaticamente valida per quella immediata-
mente successiva, salvo che dalla disdetta stessa o da un’op-
posta univoca volontà successiva dell’intimante non risulti una
espressa indicazione in senso contrario. * Cass. civ., sez. III, 30
dicembre 2014, n. 27541 , Brescia Luisa c. Romano ed altri, in
questa Rivista 5/15. [RV633835]
In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, nell’i-
potesi in cui il locatore, alla prima scadenza quadriennale del
contratto, abbia comunicato al conduttore il proprio diniego
immotivato alla rinnovazione del contratto e sia sopravvenuta
cosa giudicata sull’accertamento dell’ineff‌icacia di quel diniego,
sull’automatico rinnovo del contratto e sulla sua scadenza allo
spirare del secondo quadriennio, è precluso al locatore stesso
l’esperimento di una nuova azione tendente a far accertare il
mancato rinnovo del contratto alla prima scadenza, sulla base
di una diversa (benché tempestiva) comunicazione al condutto-
re dell’esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del contrat-
to sulla base dei motivi di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge
9 dicembre 1998, n. 431. * Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2014, n.
15898 , Bonizzi c. Foglieni, in questa Rivista 1/15. [RV632055]
Attesa la modif‌icazione della disciplina comportante la
concessione o l’autorizzazione quale titolo abilitativo alla rea-
lizzazione degli interventi edilizi, la previsione, quale condizio-
ne di procedibilità dell’azione del locatore ai sensi della prima
parte del comma secondo dell’art. 3 della legge 9 dicembre1998,
n. 431, del "possesso... della concessione o dell’autorizzazione
edilizia" deve intendersi riferita a quegli specif‌ici atti, tra cui la
dichiarazione inizio attività (DIA) o la segnalazione certif‌icata
inizio attività (SCIA) o il permesso a costruire, eventualmente
richiesti dalla normativa vigente per la tipologia di intervento
da realizzare e posto a base del diniego di rinnovo alla prima
scadenza della locazione di immobile ad uso abitativo. * Cass.
civ., sez. III, 20 maggio 2013, n. 12250.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del con-
tratto, ai sensi dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
deve essere specif‌icato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli
tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta
è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la ve-
rif‌ica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell’intenzione
dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l’avvenuto
rilascio, circa l’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indi-
cato nell’ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l’appli-
cazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore. (Nella
specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha con-
fermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto corretta-
mente esercitata dalla locatrice la facoltà di diniego del rinnovo
del contratto alla prima scadenza, avendo fatto legittimo rife-
rimento nella lettera di disdetta all’intenzione di adibire l’im-
mobile ad abitazione di un proprio f‌iglio o nipote, e dovendosi
considerare ultronea la successiva individuazione tra questi del
reale benef‌iciario operata solo con l’atto introduttivo del giudi-
zio). * Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2013, n. 936 , Cappuccio c.
De Grenet. [RV624966]
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
l’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, conferisce al locatore
la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scaden-
za soltanto in presenza di motivi tassativamente indicati dalla
stessa norma, senza che sia richiesto che tale facoltà di diniego
di rinnovo venga prevista nel contratto e senza che perciò rilevi
come rinuncia implicita la mancata menzione in esso di detta
facoltà di disdetta. * Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2013, n. 936 ,
Cappuccio c. De Grenet. [RV624967]
La facoltà di diniego di rinnovo alla prima scadenza del
contratto di locazione ad uso abitativo da parte di una società
commerciale a scopo di lucro non rientra tra le previsioni di
cui all’art. 3 della legge n. 431 del 1998, riferendosi la lett. a) del
primo comma della norma indicata al locatore quale persona
f‌isica, e la successiva lett. b) al locatore persona giuridica che
eserciti la sua attività per il soddisfacimento di f‌inalità pubbli-
che e che intenda destinare l’immobile all’esercizio di attività
dirette al perseguimento di tali f‌inalità (alla condizione ulteriore
che provveda all’offerta, in favore del conduttore, di altro im-
mobile idoneo), così palesandosi la ratio protettiva della norma
a vantaggio del conduttore, le cui esigenze abitative possono
soccombere solo di fronte alla prevalente necessità del locatore
persona f‌isica o, nell’ipotesi di locatore persona giuridica, solo
per f‌inalità di pubblico interesse. * Cass. civ., sez. III, 19 febbraio
2009, n. 4050, Costantino c. Fibeba Srl. [RV606679]
La rinnovazione del contratto di locazione, benché abbia
effetto dalla data della prima scadenza, quante volte dipenda
dalla mancata disdetta entro un certo termine, trova la sua fonte
nella legge che regola il rapporto al momento in cui quel ter-
mine scade ed è, per converso, impedita dalla manifestazione
di una contraria volontà del locatore, secondo le regole poste
dalla disciplina vigente al momento in cui quella volontà viene
manifestata. Da quell’atto negoziale del locatore (o dalla man-
canza di quell’atto in relazione alla disciplina legale), alla cui
scelta è in def‌initiva correlata la sorte del contratto, esclusiva-
mente dipende l’effetto impeditivo della prosecuzione del rap-
porto, ovvero la rinnovazione del contratto, il cui presupposto
è dunque in ogni caso legato a una situazione def‌initivamente
cristallizzatasi alla data di scadenza del termine per la comuni-
cazione della disdetta da parte del locatore. Costituisce, infatti,
principio generale che, salve diverse disposizioni derogatorie
da parte del legislatore, le condizioni di eff‌icacia e gli effetti di
un atto sono disciplinati dalla legge, in vigore al momento in cui
esso è adottato, al pari degli effetti della sua mancanza. (Nella
specie la disdetta era stata ritualmente intimata il 28 dicembre
1998 a norma dell’articolo 3 della legge 27 luglio 1978 n. 392, per
la scadenza del 31 dicembre 2002. In applicazione del principio
di cui sopra la Suprema corte ha escluso che potesse affermarsi
la applicabilità al contratto, della sopravvenuta legge 9 dicem-
bre 1998 n. 431, entrata in vigore il 30 dicembre 1998 e, quin-
di, successivamente alla disdetta, con conseguente ineff‌icacia
della già intimata disdetta per non essere stata accompagnata
dall’allegazione di alcuna delle situazioni tassativamente previ-
ste dall’articolo 3, della legge n. 431 del 1998 come legittimanti
l’esercizio del diniego del rinnovo). * Cass. civ., sez. III, 24 ago-
sto 2007, n. 17995, in Guida al dir., 2008, I, 39.
Il nuovo locatore che sia subentrato nel contratto per ef-
fetto della vendita dell’immobile intervenuta in pendenza del
rapporto locativo, può avvalersi – al pari dell’originario locatore
– della possibilità di denegare tempestivamente il rinnovo del

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