Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse. (Decreto n. 354).

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1998 Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse. (Decreto n. 354).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 405 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente; Visto il testo coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie, di cui al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale - Parte I - n. 11-12 del 12-19 marzo 1998; Visto l'art. 40 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilita' di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu' scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio; Ritenuto opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari piu' ampi, ai fini del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, cosi' da garantire maggiore snellezza ed economicita' alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una piu' ampia mobilita' professionale al personale nell'ambito del settore individuato; Visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle sedute del 22 maggio 1998, 23 giugno 1998 e 16 luglio 1998; Ritenuto relativamente al nuovo ambito disciplinare 4 (classi 43/A e 50/A), di non condividere il reinserimento della laurea in disci- pline delle arti, della musica e dello spettacolo, gia' prevista come titolo ad esaurimento, purche' conseguita entro l'anno accademico 1986/1987; Ritenuto, altresi', di non potersi adeguare ai suddetti pareri, anche per cio' che concerne l'esclusione della laurea in conservazione dei beni culturali, per il sopracitato ambito disciplinare 4, dal momento che tale titolo, se conseguito con il prescritto piano di studi, configura sostanzialmente un percorso formativo idoneo all'insegnamento delle materie letterarie, sia nella scuola media che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; Ritenuto opportuno, comunque, costituire il nuovo ambito disciplinare 6 tra classi di concorso (75/A e 76/A), appartenenti entrambe al settore della scuola secondaria superiore, per le finalita' gia' richiamate; Ritenuto di non poter accogliere l'indicazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per cio' che concerne, quanto al medesimo nuovo ambito disciplinare 6, l'inserimento, tra i titoli di accesso, di diplomi di livello universitario, essendo rinviata tale operazione di ulteriore modifica al momento della riforma dei cicli scolastici; Considerato, inoltre, di dover richiamare le norme transitorie, di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del testo coordinato n. 39/1998 sopracitato, per i docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, relativamente alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti disciplinari, in possesso di titoli di studio non piu' validi ai sensi del presente decreto; Ritenuta l'opportunita' di accogliere, relativamente all'ambito disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e 49/A), la seconda soluzione proposta dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, prevede- ndo la corrispondenza tra l'abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A e 47/A;

Art. 1.

  1. Ai soli fini dell'accesso ai ruoli, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilita' e della utilizzazione del personale medesimo sono costituiti, mediante apposita aggregazione di classi di concorso, i seguenti ambiti disciplinari contenenti gli insegnamenti impartiti in piu' scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado

    A - Ambiti disciplinari (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso verticale): A.D. I - per aggregazione delle classi 25/A e 28/A; A.D. 2 - per aggregazione delle classi 29/A e 30/A; A.D. 3 - per aggregazione delle classi 31/A e 32/A; A.D. 4 - per aggregazione delle classi 43/A e 50/A; A.D. 5 - per aggregazione delle classi 45/A e 46/A; A.D. 6 - per aggregazione delle classi 75/A e 76/A; B - Ambiti Disciplinari (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso orizzontale)

    A.D. 7 - per aggregazione delle classi 36/A - 37/A; A.D. 8 - per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A; A.D. 9 - per aggregazione delle classi 43/A - 50/A - 51/A - 52/A; C - Ambiti disciplinari (per aggregazione di classi di concorso in senso orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici

    A.D. 10 - per aggregazione delle classi 4/C - 8/C; A.D. 11 - per aggregazione delle classi 5/C - 14/C; A.D. 12 - per aggregazione delle classi 6 /C - 12/C - 16/C - 34/C - 40 /C; A.D. 13 - per aggregazione delle classi 7/C - 10/C - 22/C; A.D. 14 - per aggregazione delle classi 17/C - 23/C; A.D. 15 - per aggregazione delle classi 24/C - 35/C; A.D. 16 - per aggregazione delle classi 26/C - 27/C; A.D. 17 - per aggregazione delle classi 28/C - 29/C; A.D. 18 - per aggregazione delle classi 30/C - 31 /C; A.D. 19 - per aggregazione delle classi 41 /C - 42/C; A.D. 20 - per aggregazione delle classi 50/C - 51 /C - 52/C.

  2. I nuovi ambiti disciplinari di cui al presente decreto non comportano modifiche alla normativa vigente in materia di formazione delle cattedre e dell'organico del personale docente.

    Art. 2.

  3. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studi, nonche' le prove d'esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

  4. Negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, ovvero per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' per ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, e' consentita a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti, per detta classe, nella colonna 2 dell'allegato 1 sopra citato. Qualora il titolo di accesso sia comune a piu' classi di concorso dell'ambito disciplinare, il candidato potra' partecipare alla procedura concorsuale, conseguendo piu' abilitazioni o idoneita'.

  5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie ed artistiche, e' necessario sostenere tutte le prove obbligatorie comuni e, laddove previste, quelle aggiuntive indicate nel sopraddetto allegato 1.

  6. I candidati abilitati, che partecipino al concorso ai soli fini del conseguimento di altra abilitazione compresa in uno degli ambiti disciplinari di cui all'art. 1, lettera B, debbono sostenere le sole prove aggiuntive relative all'ambito disciplinare medesimo previste dal gia' citato allegato 1.

  7. Per ambiti disciplinari aventi specifiche caratteristiche si rinvia alle disposizioni particolari impartite negli articoli che seguono.

    Art. 3.

    (A.D. da 1 a 6) 1. Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera A del precedente art. 1, sono costituiti per aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola secondaria di 1 e di 2 grado ad eccezione dell'ambito disciplinare 6, costituito tra classi di concorso appartenenti al medesimo grado per il quale, tuttavia, l'accesso e' consentito, come per gli altri ambiti, con il medesimo titolo di stu- dio.

  8. Per l'accesso agli ambiti disciplinari, di cui alla lettera A sopraddetta, e' prevista una prova scritta obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l'esclusione dall'unica prova orale obbligatoria e comune.

  9. Il superamento delle prove consente il conseguimento delle abilitazioni comprese nel nuovo ambito disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, allegato 2 al presente decreto.

  10. I docenti in possesso di una abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti dell'ambito stesso.

  11. Limitatamente all'ambito disciplinare 6 (classi 75/A e 76/A), i docenti titolari degli insegnamenti compresi nella classe 75/A sono abilitati per tutti gli insegnamenti confluiti nel nuovo ambito disciplinare, previo superamento di apposito corso di riconversione professionale.

  12. I docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, di cui alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti disciplinari 4 e 6 (unificazione rispettivamente delle classi 43/A e 50/A e delle classi 75/A e 76/A), in possesso di titoli di studio non piu' considerati validi ai sensi del presente decreto, conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie e ad essi sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti, cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.

  13. I docenti non abilitati, di cui al precedente comma 6, sono ammessi a partecipare, per una volta soltanto, sia alle prime proce- dure concorsuali per esami e titoli, sia alle prime procedure abilitanti, che saranno indette dal Ministero della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per le classi di concorso di cui alle graduatorie medesime.

    Art. 4.

    (A.D. da 7 a 9) 1. Gli ambiti disciplinari di cui alla lettera...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT