Modifica del disciplinare di produzione della denominazione , registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza del regolamento CE n. 2325 del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 30 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta ´Nocciola di Giffoniª;

Considerato che e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1257 della Commissione del 21 agosto 2006, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. ´Nocciola di Giffoniª, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione di indicazione geografica protetta ´Nocciola di Giffoniª, nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1257 del 21 agosto 2006.

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta ´Nocciola di Giffoniª sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 settembre 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

´NOCCIOLA DI GIFFONIª

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta ´Nocciola di Giffoniª e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione ´Nocciola di Giffoniª designa esclusivamente il frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo ´Tonda di Giffoniª, prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione comprende la parte del territorio della provincia di Salerno atta alla coltivazione di tale nocciolo e comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Piacentino...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT