PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2008 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Mozzarella di Bufala Campana», registrata in qualita'' di denominazione origine protetta in forza del regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento CE n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 103 della Commissione del 4 febbraio 2008, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Mozzarella di Bufala Campana» affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per l'informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 103 del 4 febbraio 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 11 febbraio 2008

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP «MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA»

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine «Mozzarella di Bufala Campana» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Mozzarella di Bufala Campana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato: Regione Campania

Provincia di Benevento: comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.

Provincia di Caserta: l'intero territorio.

Provincia di Napoli: comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Qualiano, Arzano, Cardito...

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