La disciplina delle spese nel processo penale

AutoreMaurizio Gurrieri
Pagine353-355

Page 353

@1. Premessa. Le spese processuali

È opinione comune che la disciplina delle spese giudiziali penali trova il suo fondamento nei principi generali stabiliti dall'ordinamento in relazione all'analoga previsione dettata dalle norme processuali civilistiche.

Tale conclusione muove dal rilievo che delle spese processuali è fatta menzione nel titolo del codice sostanziale che si riferisce alle sanzioni civili (art. 189 n. 2 c.p.), delle quali - perciò - finiscono per condividere la natura lato sensu riparatoria (di quanto l'ordinamento ha anticipato per consentire lo svolgimento, nella fattispecie, della funzione giurisdizionale) 1.

A prescindere, in questa sede, da ogni considerazione circa il carattere tributario o meno delle spese in questione, può affermarsi - quindi - che l'obbligazione civile (ex lege) del pagamento delle spese processuali consegue all'accertamento dell'illecito ed alla constatazione che il reo ha costretto ad istituire il procedimento a suo carico.

Per la verità, recentemente, la natura di vera e propria obbligazione civile delle spese del procedimento penale è stata alquanto ridimensionata, sia dallo stesso legislatore che dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare, la disposizione dell'art. 56 della L. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) prevede che il debito per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovino in disagiate condizioni economiche ed abbiano tenuto regolare condotta.

Come è noto, l'anzidetta previsione, nella parte relativa alla remissione delle spese del procedimento, è stata estesa anche ai condannati che non hanno sofferto periodi di carcerazione (in considerazione della non rilevante gravità del reato da loro commesso, della minore loro pericolosità sociale o per qualsiasi altra causa) a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 3 Cost. 2.

La stessa Corte costituzionale, poi, facendo leva sul principio della remissione in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla citata disposizione di legge, ha quindi affermato che - in definitiva - la natura del debito di rimborso delle spese processuali è mutata da obbligazione civile (come tale, retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale) in sanzione economica accessoria alla pena, della quale partecipa al regime giuridico ed alla stessa finalità.

Sulla scorta delle superiori premesse, il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 98 del 6 aprile 1998, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 188, secondo comma, c.p. nella parte in cui non prevede l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale 3.

In via di principio, è definita spesa giudiziale qualsiasi esborso di denaro effettuato, in dipendenza di un processo penale, sia mediante anticipazione dell'Erario ovvero di privati.

Specificamente, l'anticipazione dello Stato si pone come necessaria in ogni procedimento, mentre quella dei privati è soltanto eventuale, nei casi, cioè, di partecipazione di questi nel processo penale in veste di parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Ancora, nel primo caso la condanna al pagamento delle spese verso lo Stato consegue ipso jure alla condanna (art. 535 c.p.p.) e nella misura prestabilita dalla legge 4, invece - nel secondo - al giudice è consentito, in alternativa, di disporne - per giustificati motivi - la compensazione totale o parziale tra le parti (art. 541 c.p.p.) 5.

L'obbligazione relativa alle spese processuali (in senso stretto) può gravare anche in capo a soggetti diversi dal condannato, quali il remittente, o i remittenti, la querela (art. 340 c.p.p.) 6, ovvero la parte privata soccombente nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili (art. 592, quarto comma, c.p.p.), o, infine, il querelante in caso di proscioglimento dell'imputato (artt. 427 e 542 c.p.p.).

In ogni caso, come già accennato sopra, il fondamento della condanna alle spese deve essere ricercato, sotto l'aspetto strettamente formale, nel generale principio della soccombenza, intesa nel senso dell'esito sfavorevole del giudizio dichiarato nella sentenza, e, dal punto di vista sostanziale, nel principio della causalità (gli oneri processuali devono gravare in capo a colui che ha dato causa all'instaurarsi del procedimento) 7.

@2. L'onere di anticipazione nelle varie fasi del procedimento

Si è già detto sopra della necessarietà dell'anticipazione dello Stato con riferimento alle spese occorrenti per il corretto instaurarsi del procedimento penale (art. 691 e segg. c.p.p.).

A mero scopo esemplificativo, le suddette spese consistono nelle indennità di viaggio e soggiorno dovute ai testimoni ed ai giudici popolari, nei diritti di cancelleria e degli ufficiali giudiziari, negli onorari, vacazioni ed indennità dovute a periti e consulenti tecnici in genere, nelle spese di stampa, esecuzione e pubblicazione delle sentenze nei casi previsti dall'art. 36 c.p., nelle spese di mantenimento in carcere del condannato, nelle spese telegrafiche relative agli affari di polizia giudiziaria e di giustizia penale, nelle spese per l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'art. 133 c.p.p., etc. 8.

Di norma, l'erogazione delle somme in favore degli aventi diritto avviene mediante l'emissione di appositi mandati di pagamento iscritti in uno speciale registro (cd. modello 12) tenuto dal cancelliere. Ciascuna anticipazione viene, poi, annotata nel fascicolo processuale ed, al termine del procedimento, il cancelliere redige una parcella riepilogativa delle spese che, vistata dal pubblico ministero e resa esecutiva dal presidente del tribunale (o dal pretore) 9, viene Page 354 trascritta nel registro denominato Campione penale per il successivo recupero nei confronti dell'obbligato 10, con le consuete forme del procedimento esecutivo disciplinato dal c.p.c.

Non sembra, tuttavia, errato l'orientamento di alcuni Uffici giudiziari che sogliono porre, ove possibile, l'anticipazione a carico del soggetto obbligato (come, ad esempio, nel caso di dissequestro di cose pertinenti al reato chiesto dall'imputato). In questo modo, oltre ad evitare la macchinosa procedura dell'anticipazione erariale e del successivo recupero, viene - evidentemente - perseguita la finalità, da un lato, di rafforzare l'interesse del richiedente ad una tempestiva restituzione e, dall'altro, si garantisce la certezza dell'adempimento dell'obbligazione (a fronte dell'infruttuosità di gran parte delle azioni esecutive volte al soddisfo delle spese processuali anticipate dallo Stato), oltre a scongiurarsi il pericolo di dannose (e, purtroppo, non sporadiche) «dimenticanze» circa la restituzione delle cose sequestrate 11, accolte con comprensibile favore da non sempre disinteressati custodi giudiziali 12.

In ordine alle spese sostenute dai soggetti privati, vige il solo limite della ripetibilità, nel senso che il giudice, nell'esercizio del suo potere di liquidazione, deve escludere quelle eccessive o superflue ed, in ogni caso, è tenuto a verificare la rispondenza delle esposizioni della notula prevista dall'art. 153 disp. att. c.p.p. con le tariffe professionali vigenti, provvedendo, se del caso, alle opportune riduzioni.

Per completezza, deve segnalarsi che il privato è esonerato da ogni anticipazione nel caso in cui viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a norma della L. 30 luglio 1990 n. 217 e, in tali ipotesi, le spese sono anticipate dall'Erario, con diritto alla loro ripetizione 13.

@3. Definizione del procedimento e regime delle spese

Con il provvedimento terminativo del procedimento penale, il giudice dispone altresì in ordine alle spese, qualora possibile.

E così...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT