DECRETO LEGISLATIVO 1 febbraio 2000, n. 57 - Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128

Coming into Force17 Marzo 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/03/16/000G0090/CONSOLIDATED/20030131
Published date16 Marzo 2000
Enactment Date01 Febbraio 2000
Official Gazette PublicationGU n.63 del 16-03-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualita' degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, e successive modificazioni e integrazioni, che reca disposizioni in materia di controlli di qualita' dei prodotti ortofrutticoli;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la preliminare delibera del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 19 novembre 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme comuni di qualita' stabilite a livello comunitario, commercializzati all'interno dell'Unione europea e nell'interscambio con i Paesi terzi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 DICEMBRE 2002, N. 306

Art 2.

Commercializzazione senza iscrizione

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, non avendone titolo, appone sui colli etichette con il logo dell'esenzione dal controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 2.000.000 a L. 12.000.000.

Art 2.

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