Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerata la necessita' di introdurre nel testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16;
Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento».
Art
3.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche' di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 17 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 18 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere stato designato come rappresentante esclusivo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art
4.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attivita' di ricerca e sviluppo.
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il...