DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 241 - Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

Coming into Force19 Maggio 1996
End of Effective Date28 Giugno 2011
Published date04 Maggio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/05/04/096G0255/CONSOLIDATED/20110614
Enactment Date19 Marzo 1996
Official Gazette PublicationGU n.103 del 04-05-1996
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 7 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, recante attuazione delle direttive 91/321/CEE, della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE, del Consiglio del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso i Paesi terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazioneverso Paesi terzi.

  1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanita' del 6 aprile 1994, n. 500, e' punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

  2. Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Ministro della sanita del 6 aprile 1994, n. 500, e' punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

  3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 8 del decreto del Ministro della sanita' del 6 aprile 1994, n. 500, e' punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei...

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