LEGGE REGIONALE 19 luglio 2012, n. 38 - Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 27 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 35/2000

  1. Il titolo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive), e' sostituto dal seguente: 'Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese'.

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 35/2000

  1. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 35/2000 sono aggiunte, in fine, le parole: 'incentivando in particolare le microimprese, piccole e medie imprese;'

    Art. 3

    Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 35/2000

  2. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/2000 dopo la parola: 'impresa' sono aggiunte le seguenti: 'con particolare riferimento alle reti'.

  3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/2000 dopo la parola: 'produzione' sono aggiunte le seguenti:

    'come previsto dall'art. 3 bis'.

  4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/2000 e' aggiunta la seguente:

    'h-bis) il sostegno agli insediamenti produttivi presenti sul territorio toscano al fine di contrastare la delocalizzazione, soprattutto riguardo alle aree di crisi e con particolare attenzione alle realta' montane.'.

  5. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/2000 e' aggiunto il seguente:

    '1-bis. Gli interventi di cui al comma 1, si applicano secondo i principi di gradualita' e proporzionalita' correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie.'.

    Art. 4

    Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 35/2000

  6. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 35/2000 e' inserito il seguente:

    'Art. 3-bis (Infrastrutture pubbliche di servizio alla produzione). - 1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l'insediamento di imprese e la migliore localizzazione del sistema produttivo insediato, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g), favorisce la realizzazione di infrastrutture pubbliche ecologicamente attrezzate di servizio alla produzione, quali:

    1. le aree per insediamenti produttivi;

    2. le infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa;

    3. i parchi urbani dell'innovazione.

  7. La Regione favorisce prioritariamente la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione di:

    1. aree di bonifica di interesse nazionale e regionale;

    2. aree a destinazione produttiva dismessa;

    3. patrimonio immobiliare pubblico;

    4. aree retroportuali a destinazione produttiva.

  8. Il completamento degli interventi di cui al comma 1, gia' attivati, ha priorita' nel finanziamento regionale rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture.

  9. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica di cui alla legge regionale 5 maggio1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).'.

    Art. 5

    Inserimento dell'art. 3-ter nella legge regionale n. 35/2000

  10. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 35/2000 e' inserito il seguente:

    'Art. 3-ter (Recupero delle aree produttive dismesse). - 1. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione dismissiva e' caratterizzata dalla cessazione delle attivita' economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte che si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni. Il comune territorialmente competente accerta la sussistenza di tali condizioni.

  11. Il recupero delle aree produttive dismesse costituisce attivita' di interesse generale, a condizione che sia mantenuta la destinazione ad attivita' produttiva.

  12. II comune territorialmente competente, invita i proprietari delle singole aree produttive e, ove presente, il soggetto gestore delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), a presentare una proposta di riutilizzo delle stesse in coerenza con l'assetto dell'insediamento e la programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dismessa, assegnando a tale riguardo un tennine da stabilirsi in ragione della complessita' della situazione riscontrata e, comunque, non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi.

  13. La proposta di riutilizzo deve, inoltre, indicare:

    1. le attivita' e funzioni produttive che si intendono insediare;

    2. gli interventi di carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e per l'accessibilita', connessi e coerenti con le funzioni che si intendono insediare;

    3. il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione, con specifico riferimento all'eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;

    4. il cronoprogramma degli interventi previsti;

    5. il piano finanziario e imprenditoriale a sostegno del progetto.

  14. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 luglio 2009, n.

    40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), la Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo riduce i termini dei procedimenti autorizzativi all'insediamento di nuove attivita' produttive, alla realizzazione delle APEA e agli interventi di recupero delle aree produttive in dismissione provvedendo alla semplificazione delle procedure.'.

  15. Ferma restando l'acquisizione dei pareri, nullaosta o atti comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale, la verifica di coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT), nonche' i procedimenti di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza), il comune adotta la proposta di riutilizzo entro il termine di novanta giorni dalla presen tazione, qualora detta proposta abbia i contenuti di cui al comma 4.

  16. L'avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 5, e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.

  17. Decorso il termine di cui al comma 7, la proposta di riutilizzo e' approvata dal consiglio comunale, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute.

  18. La proposta di riutilizzo approvata costituisce integrazione degli atti per il governo del territorio. I permessi di costruire relativi alla proposta di riutilizzo approvata sono rilasciati previa stipula della relativa convenzione.

  19. In caso di mancata presentazione della proposta, o qualora questa non risponda ai contenuti di cui al comma 3, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta ai proprietari delle singole aree produttive o al soggetto gestore dell'APEA, puo' provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica.

    Al proprietario o al soggetto gestore delle APEA e' in ogni caso riconosciuta la facolta' di subentrare nell'attuazione della proposta eventualmente accolta dall'amministrazione. Si applicano i commi 6, 7, 8.

    Art. 6

    Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 35/2000

  20. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2000 sono aggiunte, in fine, le parole: 'anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi;'.

  21. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 35/2000 e' aggiunta la seguente:

    'h-bis) voucher per le imprese.'.

    Art. 7

    Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale n. 35/2000

  22. Al comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 35/2000 le parole: '87 e 88 del trattato dell'Unione europea' sono sostituite dalle seguenti: '107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).'.

  23. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 35/2000 le parole '87 e 88 del trattato dell'Unione europea' sono sostituite dalle seguenti: '107 e 108 del TFUE.'.

  24. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 35/2000 le parole '87 e 88 del trattato CE' sono sostituite dalle seguenti: '107 e 108 del TFUE.'.

  25. Al comma 9 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 35/2000 dopo le...

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