LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815 - Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

Coming into Force31 Dicembre 1939
End of Effective Date31 Dicembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/12/16/039U1815/CONSOLIDATED/20111114
Published date16 Dicembre 1939
Enactment Date23 Novembre 1939
Official Gazette PublicationGU n.291 del 16-12-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attivita' in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attivita' per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attivita', ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183

Art 2.

E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, societa', istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183

Art 3.

Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonche' fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le societa', ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183

Art 4.

La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non puo' essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo dello Ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attivita' nella circoscrizione di un solo Circolo, e...

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