LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012 - Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste

Coming into Force24 Ottobre 1961
Enactment Date19 Luglio 1961
Published date09 Ottobre 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/10/09/061U1012/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.252 del 09-10-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento e' impartito nella lingua materna degli alunni.

A tal fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole con lingua d'insegnamento slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

Nulla e' innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali in materia di istruzione.

Art 2.

Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.

L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.

Art 3.

Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena e' obbligatorio lo studio della lingua italiana.

Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova.

Art 4.

Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art 4.

Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Art 5.

Per l'insegnamento nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste e' istituito presso ciascuno dei due Provveditorati agli studi uno speciale ruolo di insegnanti elementari.

I posti nei ruoli suddetti sono conferiti per concorsi, ai quali possono...

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