LEGGE 9 ottobre 1942, n. 1421 - Disciplina della raccolta e del commercio della digitale

Coming into Force01 Gennaio 1943
Enactment Date09 Ottobre 1942
Published date17 Dicembre 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/12/17/042U1421/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.298 del 17-12-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Le date d'inizio e di fine della raccolta delle foglie di digitale (Digitalis purpurea L.) che segnano il periodo di «tempo balsamico», sono annualmente stabilite, per le diverse zone, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentiti l'esperto erborista provinciale ed un farmacologo. Tali date sono rese pubbliche a cura dei Comuni interessati.

Fuori del periodo suddetto la raccolta e' vietata.

Art 2.

Il raccoglitore, che deve essere munito della carta di autorizzazione prevista dalla legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99, e' obbligato a consegnare giornalmente il prodotto raccolto alle persone, ditte od enti di cui al successivo art. 4.

E' vietato l'insaccamento delle foglie, le quali debbono essere tenute in cesti e non pressate, dal momento della raccolta a quello della consegna.

Art 3.

L'essiccamento delle foglie di digitale, anche di quelle che saranno eventualmente stabilizzate, deve farsi al coperto, al riparto dei raggi del sole, o mediante essiccatoio, a cura delle persone, ditte od enti autorizzati all'acquisto. Ogni altro sistema e' vietato.

L'attrezzatura tecnica prescritta per lo essiccamento delle foglie di digitale e' accertata annualmente dallo ispettore provinciale dell'agricoltura di concerto con l'esperto erborista provinciale.

Avvenuto l'accertamento, l'ispettore provinciale dell'agricoltura nel fissare il «tempo balsamico» provvede a comunicare ai Comuni interessati per la relativa pubblicazione, i nominativi delle persone, ditte od enti che sono stati autorizzati all'acquisto delle foglie fresche di digitale, di cui al successivo art. 4, nonche' a precisare le localita' ove la consegna deve avvenire.

Art 4.

Possono acquistare il prodotto: a) i farmacisti o diplomati in erboristeria; b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato o un diplomato di cui alla lettera precedente.

L'Ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura puo' organizzare...

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