DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1994, n. 33 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi

Coming into Force19 Gennaio 1994
Published date18 Gennaio 1994
Enactment Date17 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/18/094G0045/CONSOLIDATED/19940716
Official Gazette PublicationGU n.13 del 18-01-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonche' le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalita', il buon andamento e l'imparzialita' dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non piu' sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonche' degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

  2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

  3. Sono altresi' esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti e' di competenza parlamentare.

Art 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

  1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

  1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

  2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'.

  3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel...

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