LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114 - Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri

Coming into Force26 Agosto 1962
Enactment Date27 Luglio 1962
Published date11 Agosto 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/08/11/062U1114/CONSOLIDATED/20121229
Official Gazette PublicationGU n.202 del 11-08-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro competente ed il Ministro per gli affari esteri, assumere un impiego presso enti ed organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, e' collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

Il collocamento fuori ruolo e' disposto per tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.

Art 1.

((1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo', previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non puo' superare complessivamente le cinquecento unita', e' disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  1. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo)).

Art 1.
  1. Il personale dipendente delle...

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