LEGGE 14 ottobre 1991, n. 336 - Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto- caravan

Coming into Force14 Novembre 1991
End of Effective Date31 Dicembre 1992
Enactment Date14 Ottobre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/10/30/091G0369/CONSOLIDATED/19920518
Published date30 Ottobre 1991
Official Gazette PublicationGU n.255 del 30-10-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.
  1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti auto-caravan.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 2.
  1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

  2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 3.
  1. La regolamentazione prevista, dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli autoveicoli, e' estesa alle auto-caravan che, in sede di regolamentazione locale, possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 4.
  1. Le caratteristiche tecniche delle auto-caravan, ivi comprese quelle relative agli impianti tecnici propri di tali autoveicoli, devono essere conformi alle prescrizioni dettate, in materia, dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, e dal Ministro dei trasporti in applicazione della presente legge.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 5.
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT