LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52 - Disciplina della cessione dei crediti di impresa

Coming into Force12 Marzo 1991
Published date25 Febbraio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/02/25/091G0089/CONSOLIDATED/20160503
Enactment Date21 Febbraio 1991
Official Gazette PublicationGU n.47 del 25-02-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

    1. il cedente e' un imprenditore;

    2. i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;

    3. il cessionario e' una societa' o un ente, pubblico o privato, avente personalita' giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le societa' per azioni.

  2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

    1. il cedente e' un imprenditore;

    2. i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;

    c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa.

  2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

Art 1.

Ambito di applicazione

  1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

    1. il cedente e' un imprenditore;

    2. i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;

    3. il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

  2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

Art 2.

Albo delle imprese

che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti

  1. E' istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attivita', anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza...

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