I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.
LEGGE 16 dicembre 1966, n. 1112 - Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano
Coming into Force | 11 Gennaio 1967 |
End of Effective Date | 23 Ottobre 2020 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1966/12/27/066U1112/CONSOLIDATED/20200626 |
Published date | 27 Dicembre 1966 |
Enactment Date | 16 Dicembre 1966 |
Official Gazette Publication | GU n.325 del 27-12-1966 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 8
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge: Art. 1.
I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 68
Il nome "pelliccia", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 8
Il nome "pelliccia", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o agli articoli con esse fabbricati. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 68
E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi "cuoio" "pelle" e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di "pellame" e "pelletteria", prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'art. 1.
E' altresi' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione "pelliccia"...
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