LEGGE 18 marzo 1958, n. 325 - Disciplina del commercio interno del riso

Coming into Force01 Maggio 1958
End of Effective Date31 Agosto 2018
Enactment Date18 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/16/058U0325/CONSOLIDATED/20170907
Published date16 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.92 del 16-04-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

E' vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra descritto col nome di riso.

Art 1.

((1. Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

  1. E' tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purche' sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato)).

Art 2.

Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

  1. comune;

  2. semifino;

  3. fino;

  4. superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 15 novembre.

Art 2.

((Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

  1. comune o originario;

  2. semifino;

  3. fino;

  4. superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre)).

Art 2.

Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

  1. comune o originario;

  2. semifino;

  3. fino;

  4. superfino.

((Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre)).

Art 3.

E' vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.

Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vaselina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.

Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo "parboiled, converte" o simili diretti a conservare al riso le sue proprieta' originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento.

Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a "riso soffiato" e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanita'.

Art 4.

E' vietato vendere, porre in vendita, o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

  1. miscele di risi superflui, fini, semifini e comuni;

    per i primi tre gruppi e' vietata la miscela di varieta' anche se appartenenti allo stesso gruppo;

  2. riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana.

Art 4.

((E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

  1. miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi e' vietata la miscela di varieta' anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varieta' del gruppo "Superfino", "Fino", "Semifino" o varieta' non classificate oppure a quelle del gruppo comune o originario sono consentite, purche' vendute con la sola indicazione di "Riso comune sottotipo", ovvero "Riso originario sottotipo", da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;

  2. riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;

  3. col nome di riso, o con riferimento a varieta' dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Tale prodotto puo' essere venduto solo con la denominazione di "Risetto", che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza.

Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura "non atto all'alimentazione umana" sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza.

Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene)).

Art 5.

Chiunque vende, pone in vendita, o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati...

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