LEGGE 6 maggio 2004, n.129 Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale

Data di Entrata in Vigore:25 Maggio 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Definizioni)

  1. L'affiliazione commerciale (franchising) e' il contratto,comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente egiuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede ladisponibilita' all'altra, verso corrispettivo, di un insieme didiritti di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi,denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita', disegni,diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenzatecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituitoda una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopodi commercializzare determinati beni o servizi.2. Il contratto di affiliazione commerciale puo' essere utilizzatoin ogni settore di attivita' economica.3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche nonbrevettate derivanti da esperienze e da prove eseguitedall'affiliante, patrimonio che e' segreto, sostanziale edindividuato; per segreto, che il know-how, considerato come complessodi nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoielementi, non e' generalmente noto ne' facilmente accessibile; persostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabiliall'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione ol'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato,che il know-how deve essere descritto in modo sufficientementeesauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteridi segretezza e di sostanzialita';b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche alvalore economico e alla capacita' di sviluppo della rete, chel'affiliato versa al momento della stipula del contratto diaffiliazione commerciale;c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiedeall'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quotafissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante osecondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattoall'amministrazione competente per materia ai sensidell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionisulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare lalettura delle disposizioni di legge alle quali e' operatoil rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degliatti legislativi qui trascritti.

    Art. 2

    (Ambito di applicazione della legge)

  2. Le disposizioni relative al contratto di affiliazionecommerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche alcontratto di affiliazione commerciale principale con il qualeun'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamenteindipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto,il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo distipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche' alcontratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilita',allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimentodell'attivita' commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

    Art. 3.

    (Forma e contenuto del contratto)

  3. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullita'.

  4. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

  5. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovra' comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

  6. Il contratto deve inoltre...

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