La disapplicazione delle delibare istitutive di aree a posteggio tariffato nel giudizio di opposizione alla sanzione ex alt. 7, Commi 1 e 14,c.s.

AutoreMario Tocci
CaricaAvvocato, foro di Cosenza, e dottorando di ricerca in "Impresa, Stato e Mercato", Università degli Studi della Calabria.
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La recente sentenza ora in commento del Giudice di Pace di Cosenza affronta, tra le altre, la problematica della disapplicazione delle delibere comunali istitutive di aree a posteggio tariffato nel giudizio di opposizione alla sanzione ex articolo 7, commi primo e quattordicesimo, del Codice della Strada.

L'impugnativa del verbale di contestazione del sotteso illecito si era basata, pur non esclusivamente, sulla violazione del disposto dell'articolo 7, commi ottavo e nono, del Codice della Strada.

Tale violazione era stata ritenuta sussistente a cagione della mancata predisposizione, nelle vicinanze del luogo di verificazione del presunto illecito di causa, di posteggi a fruizione libera; correlativamente era stata dedotta l'inefficacia di alcune delibere della Giunta Comunale di Cosenza con cui si era provveduto all'istituzione delle aree a posteggio tariffato in zona di particolare rilevanza urbacittadini ivi residenti, evitando l'innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico, e l'incolumità strutturale di alcuni edifìci pregevoli ivi insistenti, scongiurando i rischi di lesioni e cedimenti, delibere inefficaci e da disapplicare ex articoli 4 e 5 dell'Allegato "E" alla L. 20 marzo 1865 n. 2248 in quanto carentidi motivazione e pertanto violative del disposto dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo ora vigente.

La sentenza ha disatteso la censura del ricorrente.

Il giudice di prime cure non ha ritenuto affette dal dedotto vizio di deficienza motivazionale le considerate delibere dell'organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale di Cosenza, reputandone esaustive le motivazioni, peraltro mutuate per relationem da un regolamento disciplinare della sosta urbana adottato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, e non ha dunque proceduto alla relativa disapplicazione, facendo risultare così giustificata la mancata predisposizione di posteggi a fruizione libera nelle vicinanze del luogo di verificazione del presunto illecito di causa (pacificamente emersa come sussistente) e non

violato il disposto dell'articolo 7, commi ottavo e nono, del Codice della Strada.

Ha errato il giudice di prime cure nel ritenere non affette dal dedotto vizio di deficienza motivazionale le considerate delibere dell'organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale di Cosenza e nel reputarne esaustive le motivazioni peraltro mutuate per relationem da un regolamento disciplinare della sosta urbana adottato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, e non ha dunque proceduto alla relativa disapplicazione.

Ha errato dunque il giudice di prime cure nel fare risultare giustificata la mancata predisposizione di posteggi a fruizione libera nelle vicinanze del luogo di verificazione del presunto illecito di causa (pacificamente emersa come sussistente) e non violato il disposto dell'articolo 7, commi ottavo e nono, del Codice della Strada.

Le delibere de quabus si giustificherebbero per individuazione del luogo di verificazione del presunto illecito di causa quale zona di particolare rilevanza urbanistica ad alta mobilità in cui salvaguardare la salute dei cittadini ivi residenti, evitando l'innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico, e l'incolumità strutturale di alcuni edifici pregevoli ivi insistenti, scongiurando i rischi di lesioni e cedimenti.

La motivazione è tuttavia meramente apparente perché non consente di arguire:

- i parametri in virtù dei quali sia stata computata l'alta mobilità della zona in questione;

- i livelli di inquinamento atmosferico registrati nell'arco temporale precedente e il grado di pericolosità per la salute dei cittadini residenti nella zona in questione;

- la tipologia e l'ubicazione precisa degli edifici di pregio insistenti nella zona in questione nonché i rischi precisi di lesioni e cedimenti per i medesimi.

La motivazione è inoltre per relationem in quanto mutuata asetticamente e acriticamente da un regolamento disciplinare della sosta urbana adottato dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale di Cosenza.

Orbene, vi è - secondo condivisibile giurisprudenza -carenza di motivazione dell'atto amministrativo, che dunque risulta dispregiativo del disposto dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo ora vigente, allorché lo stesso sia munito di motivazione apparente (Cons. Stato n. 1231/2005) ovvero per relationem in riferimento a motivazione di altro atto emesso all'esito di diverso e distinto procedimento (Tar Campania, Napoli, n. 10444/2006 e n. 19724/2004, che chiariscono il principio secondo cui "il ricorso alla motivazione per relationem non deve considerarsi valido se il richiamo viene effettuato ad atti del tutto estranei al procedimento stesso").

Nondimeno, la motivazione è "di comodo" (e va quindi considerata alla stregua della motivazione apparente) alla luce della constatazione secondo cui l'atto da cui viene mutuata per relationem la motivazione delle delibere de quabus proviene dalla stessa Pubblica Amministrazione diPage 57promanazione; sul punto, si è in modo conforme espressa anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, 5218/2008), asseritamente (ma senza riscontri) contraddetta.

La violazione da parte delle delibere de quabus del disposto dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo ora vigente avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure alla disapplicazione ex articoli 4 e 5 dell'Allegato "E" alla L. 20 marzo 1865...

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