Diritti delle vittime della stradail nuovo codice delle assicurazioni

AutoreGiorgio Bacchelli
Pagine349-351

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Intervento al Meeting svoltosi a Bologna il 25 novembre 2005.

Osservazioni sulla procedibilità dell'azione legale e sulle procedure liquidative.

Gli artt. 143-150 del Nuovo Codice dell'assicurazione affrontano questioni di largo interesse per i giuristi e per coloro che si occupano della tutela dei diritti delle vittime della strada. Alcune disposizioni sono fortemente innovative e meritano un approfondimento, anche perché, in prima lettura, l'impressione che se ne trae non è di maggior tutela delle vittime, bensì di confusa introduzione di oneri, adempimenti, vincoli che, confondendo il danneggiato, favoriscono i gruppi assicurativi.

Ho sentito gli interventi anche dei due rappresentanti parlamentari, che hanno espresso (in un modo o nell'altro) il loro disagio di fronte ad una normativa che certamente presenta delle caratteristiche molto criticabili, derivanti anche dalla frettolosità del Parlamento e del Governo nel volere emanare questo Codice delle assicurazioni, più o meno insieme al Codice del consumatore. Testi normativi di notevole impegno e spessore sotto il profilo quantitativo, ma che non danno certamente adeguate risposte in termini di qualità. Ciò va detto soprattutto per quanto riguarda il Codice delle assicurazioni: doveva essere una rielaborazione, una semplificazione, senza carattere di novità particolari, di una normativa farraginosa, che vanta una anzianità notevole (di vari decenni). Ma si è voluto anche innovare e sotto questo profilo il giudizio sulla conformità al testo della legge delega potrebbe essere molto pesante.

Questo approfondimento riguarda le procedure da seguire e le azioni esperibili da parte del danneggiato, facendo le due ipotesi fondamentali che sono l'indennizzo diretto (come viene chiamato) e quello che possiamo definire tradizionale. Vorrei ricordare che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ha espresso vivacissime critiche su alcune norme, che sono proprio quelle di cui dovremo occuparci e in particolare ne ha eccepito la incostituzionalità, puntando principalmente le accuse (anche sulla stampa) contro gli artt. 138, 141, 149 e 150, cioé: la norma sulla quantificazione predeterminata normativamente del danno biologico; quella sull'azione del trasportato nei confronti del vettore e poi gli artt. 149 e 150, che disciplinano il nuovo istituto del cosiddetto indennizzo ´direttoª.

Vediamo dunque le procedure liquidative. Siamo nel titolo X, capo IV, che è quello contro il quale si puntano gli strali critici più forti.

Ho visto qualche articolo critico sui giornali, ma aspettiamo anche gli imminenti approfondimenti dottrinali, che analizzeranno questi temi delle procedure liquidative che già, in prima lettura, offrono grossi dubbi interpretativi anche a chi tratta normalmente questa materia. Mi limito a ricordare due o tre norme più importanti, e in primis l'art. 143, che parla della denuncia di sinistro: questo articolo va, a mio avviso, letto nell'ottica del discorso sulla proponibilità dell'azione di risarcimento, di cui parla l'art. 145. Tale ultima norma subordina la possibilità di agire per il risarcimento dei danni, al decorso di giorni 60 per i casi di danni a cose e 90 per i casi di danni alle persone. Sorge il grosso dubbio che questo articolo non offra la possibilità di partire con l'azione giudiziale appena decorsi questi termini così perentori (60 o 90 giorni) bensì che si debba leggere tale norma anche in funzione di quello che è previsto nei successivi articoli 148 e 149, che sono quelli che riguardano la procedura di risarcimento il primo, e la...

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