PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005 - Regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). (Provvedimento n. 2)

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005 Regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza

dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

(Provvedimento n. 2).

IL PRESIDENTE Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381; Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la disposizione del presidente dell'INSEAN 6 maggio 2003, relativa all'emanazione del regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2003; Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INSEAN n. 423 in data 23 settembre 2003, relativa all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato regolamento; Viste le note prot. n. 8/50630/D.XI.42 del 21 settembre 2004 del Ministero della difesa e prot. n. 4799 del 17 marzo 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine alle modifiche proposte; Considerata l'opportunita' di emanare l'intero testo del regolamento con l'inserimento delle disposizioni novellate; Dispone

E' emanato l'unito regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 aprile 2005 Il presidente: Pisi

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, SUL PERSONALE

E SULLA DIRIGENZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.

Titolo I STRUTTURE

Art. 1.

Organizzazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

  1. L'organizzazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) si articola negli uffici di diretta collaborazione con il presidente, negli uffici della direzione generale e nelle seguenti strutture di I livello organizzativo

    1. unita' scientifiche; b) unita' tecniche; c) servizi amministrativi.

  2. L'individuazione e la costituzione degli uffici, delle unita' e dei servizi di cui al comma 1 e' effettuata con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, previa acquisizione, per le unita' scientifiche, del parere del Consiglio scientifico.

  3. Con la stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo degli uffici, delle unita' e dei servizi di cui al comma 1.

    Art. 2.

    Uffici di diretta collaborazione con il presidente

  4. La determinazione dei compiti degli uffici di diretta collaborazione con il presidente e' effettuata con la deliberazione di individuazione e costituzione degli uffici medesimi. Tali uffici sono strutture di II livello organizzativo.

  5. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione con il presidente dipendono funzionalmente dal presidente e svolgono la propria attivita' secondo le direttive da lui impartite.

    Art. 3.

    Uffici della direzione generale

  6. Il direttore generale organizza lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 16 attraverso gli uffici della direzione generale. Tali uffici sono strutture di II livello organizzativo.

  7. Sono compiti degli uffici della direzione generale

    1. il supporto per il coordinamento delle attivita' svolte dalle unita' scientifiche e dalle unita' tecniche; b) la prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni; c) la gestione del sistema di assicurazione della qualita'.

    Art. 4.

    Unita' scientifiche

  8. Le unita' scientifiche svolgono attivita' di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, ciascuna relativamente alle tematiche individuate nell'atto costitutivo.

  9. Le unita' scientifiche possono svolgere attivita' di ricerca commissionate da soggetti esterni, pubblici e privati, nonche' fornire servizi a contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato.

  10. Le unita' scientifiche svolgono attivita' di valorizzazione, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico dei risultati, nonche' attivita' di formazione, di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria.

  11. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dalle unita' scientifiche direttamente o in collaborazione con strutture di ricerca di universita' e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

  12. Ogni unita' scientifica, su proposta del relativo direttore, puo' essere articolata in strutture di II livello organizzativo da costituirsi con atto del direttore generale, sentito il presidente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art.

    9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

  13. Con la stessa procedura di cui al comma 5 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di II livello...

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