COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell''Unioncamere per il periodo normativo 2003-2005 e il biennio economico 2004-2005.

In data 11 febbraio 2008 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri: (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

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Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali ===================================================================== FP CGIL: (firmato) |CGIL: (firmato) CISL FPS: (firmato) |CISL: (firmato) UIL PA: (firmato) |UIL: (firmato) DICCAP SNALCC: (firmato) |CONFSAL: (firmato) ANQUAP: (firmato) |CIDA: (firmato)

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell'Unioncamere per il periodo normativo 2003-2005 e il biennio economico 2004-2005.

Allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON

DIRIGENTE DELL'UNIONCAMERE PER IL PERIODO NORMATIVO 2003-2005 E IL

BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in avanti Unioncamere).

  2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

  3. L'Ente consegna una copia del presente contratto ad ogni dipendente.

    Art. 2.

    Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  4. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2005, per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005, per la parte economica. La suddetta durata viene stabilita, con carattere di straordinarieta' ed eccezionalita', al solo scopo di allineare i periodi contrattuali previsti per Unioncamere con quelli che caratterizzano i comparti di contrattazione collettiva e gli altri enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001.

  5. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.

  6. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Unioncamere entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

  7. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

  8. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il successivo rinnovo contrattuale sono presentate entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L. Durante tale periodo e per il mese successivo alla presentazione delle piattaforme, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

  9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti dell'Unioncamere e' corrisposta la relativa indennita' secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, Per l'erogazione di detta indennita' e' richiesto specifico accordo secondo la procedura di cui agli articoli 47 e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Titolo II

RELAZIONI SINDACALI

Capo I

Art. 3.

Relazioni sindacali

  1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal C.C.N.L. del 4 marzo 2003, con le modifiche ed integrazioni riportate ai seguenti articoli.

    Art. 4.

    Tempi e procedure per la stipulazione del contratto integrativo

  2. Il Contratto collettivo integrativo - eccezionalmente ed in armonia con la previsione di cui all'art. 2, comma 1 - ha una durata triennale, si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolge in un'unica sessione negoziale. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

  3. L'Unioncamere costituisce la propria delegazione trattante entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e convoca la delegazione sindacale prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 4 marzo 2003, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

  4. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, e' effettuato dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata al collegio dei revisori, entro cinque giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente sottoscritto. Per l'Unioncamere, la sottoscrizione e' demandata al presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del collegio dei revisori, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

  5. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto concerne i tempi, le modalita' e le procedure di verifica della sua attuazione.

  6. L'Unioncamere e' tenuta a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

  7. Il presente articolo sostituisce i commi 5, 6, 7 ed 8 dell'art. 4 del C.C.N.L. del 4 marzo 2003, che sono, pertanto, disapplicati.

    Art. 5.

    Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

  8. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso e' caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalita' o la dignita' del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

  9. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, piu' in generale, migliorare la qualita' e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

  10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto e', pertanto, istituito uno specifico comitato paritetico con i seguenti compiti:

    1. raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

    2. individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

    3. formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticita', anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

    4. formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.

  11. Le proposte formulate dal comitato sono presentate all'Unioncamere per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.

  12. In relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il comitato valuta l'opportunita' di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 69 del C.C.N.L. del 4 marzo 2003, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

    1. affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravita' del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

    2. favorire la coesione e la solidarieta' dei dipendenti, attraverso una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della...

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