Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente della Cassa depositi e prestiti biennio contrattuale 2002-2003.

In data 11 ottobre 2006 alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN: nella persona del presidente cons. Raffaele Perna (firmato);

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali

- -

CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)

FIBA/CISL (firmato) CISL (firmato)

SINDIRCREDITO (non firmato) CIDA (non firmato)

UGL CREDITO (firmato) UGL (firmato)

FABI (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale dirigente della Cassa depositi e prestiti relativo al biennio contrattuale 2002-2003. Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente della Cassa depositi e prestiti relativo al biennio contrattuale 2002-2003

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene sottoscritto, successivamente alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, con denominazione «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), avvenuta con effetto dal 12 dicembre 2003, ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326) e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze.

  2. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dell'Ente Cassa depositi e prestiti (d'ora in avanti «Ente») nel periodo di vigenza contrattuale.

    Art. 2. Oggetto, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  3. Il presente contratto, relativo ai soli istituti a contenuto economico, concerne il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 (data di avvio del quadriennio 2002-2005 e biennio contrattuale 2002-2003) e l'11 dicembre 2003 (ultimo giorno in cui l'ente ha operato come pubblica amministrazione, prima della trasformazione in societa' per azioni).

  4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Cassa depositi e prestiti S.p.a. da parte dell'ARAN.

  5. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

    Art. 3. Incrementi del trattamento...

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