DIRETTIVA 9 Novembre 2007 - Esercizio del commercio in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Alle direzioni regionali

Alle soprintendenze

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Premesso che:

Si e' dovuta constatare una situazione di crescente e grave degrado urbano a causa della crescita del fenomeno del commercio ambulante autorizzato e dell'impatto intollerabile di quello abusivo nelle citta' d'arte e, in particolare, nei centri storici di dette citta';

Tali situazioni di degrado riguardanti i centri storici assume rilievi ancor piu' consistenti e preoccupanti nelle aree interessate da notevoli flussi turistici, con ogni conseguente e piu' grave pregiudizio per gli interessi pubblici attinenti alla diretta tutela da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Nella maggior parte dei casi l'esercizio dell'ambulantato e' privo di qualsiasi legame effettivo e giustificabile con il contesto culturale ed archeologico in cui si colloca, si' da pregiudicare fortemente il decoro urbano e da alterare seriamente la corretta fruizione del patrimonio;

Questa critica situazione si intreccia con le difficolta' dell'attivita' pianificatoria generale del commercio su aree pubbliche da parte delle amministrazioni comunali, da concertarsi con gli uffici territoriali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per la corretta ed armonica disciplina delle attivita' commerciali che si svolgono nelle aree archeologiche dei citati centri urbani;

L'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individua come specifici beni culturali le pubbliche piazze, le vie, le strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico che sono, pertanto, oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano;

L'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che "con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio," nell'evidente presupposto di contemperare compiutamente gli interessi di natura commerciale afferenti all'esercizio delle attivita' nei centri storici con quelli di una corretta e disciplinata fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico ed architettonico proprio delle citta' d'arte;

Gia' l'art. 53 dell'abrogato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, attribuiva al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT