Dir. (UE) 25 ottobre 2011, n. 82. Agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
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leg
2/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
3. Le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate in
modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o
comunque l’impossibilità del loro ulteriore utilizzo.
4. Nel caso di sostituzione o aggiunta di uno o più com-
ponenti dell’associazione, le targhe di cui ai commi 1 e 2
sono sostituite con altre recanti il numero o i numeri di
matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedu-
re di cui all’articolo 3, comma 1, ed è compilata sia la lista
di controllo che il libretto metrologico per il distributore
di carburante in esame.
5. Le disposizioni della presente direttiva in materia di
targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carbu-
rante e sulle apparecchiature ausiliarie associate sostitui-
scono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli
provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della
normativa nazionale.
6. Nel caso in cui tutti i componenti dell’associazione
sono conformi alla direttiva MID, resta fermo che sui
singoli componenti si riportano le sole iscrizioni previste
negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei
certificati di valutazione.
6. (Disposizioni transitorie). 1. I distributori di carburan-
te associati ad apparecchiature ausiliarie, già in esercizio
alla data di entrata in vigore della presente direttiva, de-
vono soddisfare alle disposizioni e alle procedure di cui
agli articoli 3, 4 e 5 in occasione della prima verificazione
periodica effettuata successivamente a tale data.
La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Con-
ti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato I (articolo 3, comma 1)
Procedura per l’accertamento del corretto funzionamen-
to dei distributori di carburanti associati ad apparecchiatu-
re ausiliarie in modalità “non sorvegliata” e “sorvegliata”.
1. Prove su distributori di carburante associati a siste-
mi self-service (SSD) utilizzati in modalità “sorvegliata”.
1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione
della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indichi
in maniera corretta quanto visualizzato nel display del di-
stributore di carburanti.
2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi
self-service (SSD) utilizzati in modalità “non sorvegliata”.
2.1 Indisponibilità della ricevuta.
Controllare che in caso di assenza della stampante di
ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale,
o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia
rilevata la mancanza della carta nella stampante, si de-
termini che sia inibita la prenotazione di una nuova ero-
gazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente
l’indisponibilità della ricevuta.
2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.
Dopo aver abilitato l’erogazione con carta elettronica,
effettuare un’erogazione e quindi verificare la corrispon-
denza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante
e lo scontrino di ricevuta.
2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o
non iniziata.
Dopo aver abilitato una erogazione per l’importo corri-
spondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l’ero-
gazione; quindi interromperla chiudendo e riponendo la
pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal
sistema di misura con lo scontrino di resto.
2.4 Cambio prezzo unitario.
Verificare che l’importo dell’erogazione in corso sia
determinato dal prezzo unitario con cui l’erogazione ha
avuto inizio e controllare che detto importo non sia mo-
dificabile o che la modifica non abbia comunque effetti
sull’erogazione in corso una volta impostati i parametri
della transazione.
2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il
quale l’erogazione si conclude in modo automatico.
2.6 Minimo livello.
Accertare che all’intervento del dispositivo di minimo
livello l’erogazione in corso venga terminata e siano inibite
le successive.
2.7 Verifica delle registrazioni.
Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite
siano stati registrati su supporti durevoli.
Allegato II (articolo 4, comma 3)
Utente metrico:
Indirizzo:
N° matricola distributore di carburante:
N° matricola apparecchiatura associata:
Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisi-
ti dell’allegato I (Omissis)
II
Dir. (UE) 25 ottobre 2011, n. 82. Agevolazione dello scam-
bio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (Gazzetta ufficiale U.E. - n.
L 288 del 5 novembre 2011).
1. (Obiettivo). La presente direttiva mira ad assicurare un
elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nel-
l’Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informa-
zioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l’ap-
plicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse
con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione.
2. (Ambito di applicazione). La direttiva si applica alle se-
guenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
a)eccesso di velocità;
b)mancato uso della cintura di sicurezza;
c)mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d)guida in stato di ebbrezza;
e)guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
f)mancato uso del casco protettivo;
g)circolazione su una corsia vietata;
h)uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi
di comunicazione durante la guida.
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