La Responsabilitá configurabile in dipendenza della commissione di furto all'interno di uno stabile condominiale agevolato da ponteggi sistemati per interventi di riparazione esterni

AutoreAldo Carrato
Pagine664-665

Page 664

La sentenza della Corte Suprema n. 2844 del 2005 analizza, nella sua motivazione, gli aspetti problematici riconducibili al profilo dell'individuazione del titolo di responsabilità civile dell'appaltatore di lavori condominiali nell'eventualità in cui rimanga ignoto l'autore del furto verso il quale il danneggiato possa agire, in sede risarcitoria, in via principale e diretta.

In particolare il giudice di legittimità, nella decisione in esame, oltre a chiarire tali questioni sul piano generale, ha sottolineato - accogliendo il ricorso proposto - come, in casi del genere, la motivazione del giudice del merito, affinché possa essere ritenuta adeguata (e, quindi, non insufficiente), debba incentrarsi principalmente sulla necessaria evidenziazione degli esiti dell'indagine probatoria volta a stabilire se l'impresa appaltatrice abbia adottato tutte le cautele idonee ad impedire che le impalcature abbiano costituito un agevole accesso ai piani superiori dello stabile condominiale e se, pertanto, in dipendenza della condizione in cui erano state sistemate, le stesse si fossero poste in diretto rapporto causale (anche a titolo di mera concausa) con l'evento del furto concretamente realizzatosi, non risultando bastevole - in relazione all'iter logico da percorrere sul fronte motivazionale - il semplice riferimento all'esistenza di possibile accessi alternativi dei ladri agli appartamenti dell'edificio condominiale.

Bisogna rilevare che dopo un primo orientamento che non aveva adeguatamente approfondito gli aspetti in disamina relativi ai profili di responsabilità in concreto configurabili 1, la successiva giurisprudenza ha focalizzato meglio i presupposti correlati ai titoli di responsabilità riconducibili alle previsioni ricomprese negli artt. 2043 e 2051 c.c., pervenendo - come è avvenuto nei casi affrontati in altre numerose sentenze 2 - alla conclusione della possibile ricorrenza di una responsabilità a carico del condominio e del legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione o riparazione dello stabile comune.

Da un punto di vista generale è risaputo che il disposto di cui all'art. 2043 c.c. - norma cardine del nostro ordinamento positivo per quanto riguarda la vasta area dell'illecito extracontrattuale - impone a tutti un obbligo generico e negativo consistente nell'astensione dal compimento di atti o comportamenti idonei ad arrecare ingiusti danni a terzi.

Con specifico riferimento all'illecito c.d. omissivo rilevante in ambito extracontrattuale - che, invero, ha assunto una rilevanza fondamentale proprio nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte - la giurisprudenza 3 ha sottolineato che una condotta inerte assume una sua rilevanza in funzione della determinazione di un evento dannoso solo quando l'omittente abbia violato l'obbligo giuridico di impedire l'evento stesso, che trova la sua fonte direttamente nella legge o uno specifico rapporto.

L'art. 2051 c.c. - che investe il potere di fatto che si esercita sulla cosa di cui si gode, le cui questioni giuridiche non rilevano direttamente nella fattispecie affrontata nella statuizione in commento - pone un dovere specifico, di contenuto positivo, che si risolve non solo nel mantenere il controllo sul bene ma anche nell'adottare le misure idonee ad impedire che lo stesso invada la sfera giuridico-economica di terzi apportando una conseguenza dannosa. Al custode del bene l'ordinamento accolla, inoltre, anche l'obbligo di accertarsi se il bene, oggetto della vigilanza, si trovi in una situazione tale - in relazione al dinamismo ad esso connaturato o per lo sviluppo di un agente dannoso in esso insorto - da causare danni a terzi e, nel caso di sussistenza di tale conformazione, di adottare tempestivamente le cautele idonee ad evitare la degenerazione della situazione, trasformandola da pericolosa in dannosa. Sulla scorta di questo inquadramento ed in considerazione del potere fisico esercitato sulla cosa e della struttura del dovere di custodia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT