Il diniego di rinnovo alla prima scadenza nella nuova legge n. 431/1998: Problemi interpretativi

AutorePaola Castellazzi
Pagine231-232

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Il primo comma dell'art. 2 della L. n. 431/1998, in tema di rinnovo dei contratti di locazione, stabilisce che il locatore può far cessare la locazione dopo il primo quadriennio nel caso in cui «intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3». Il primo comma dell'art. 3, in tema di disdetta del contratto da parte del locatore, prevede le varie situazioni in cui il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza. Tuttavia i motivi non sono solamente quelli richiamati all'art. 2, ossia gli usi previsti alle lett. a) e b) dell'art. 3, le opere di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 3 e la vendita di cui alla lett. g), ma anche quelli così individuati: «quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune» (lett. c, art. 3) o «quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo» (lett. f, art. 3).

Fra questi due articoli sembra quindi esistere un contrasto di natura interpretativa, confermato dalla circostanza che il tenore letterale del primo comma dell'art. 2 precitato è stato recepito nel punto 1 del modello di contratto per locazioni ad uso abitativo allegato al decreto ministeriale del 5 marzo 1999, mentre il contratto tipo per le locazioni libere concordato fra Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat fa correttamente rinvio ad una disdetta «motivata ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L. 9 dicembre 1998, n. 431» (così risolvendo ogni problema). In realtà, il problema non sussiste perché, come affermato da SFORZA FOGLIANI-BAGLIONI-MAGLIA nel «Codice delle locazioni», 1999, p. 31 deve ritenersi che l'elencazione di cui all'art. 2 abbia mero carattere esemplificativo e, comunque, non esaustivo. Per cui a fronte della dizione dell'art. 3, primo comma, primo periodo, il diniego di rinnovazione è senz'altro possibile anche per le altre fattispecie ivi citate.

Deve comunque sottolinearsi che un simile problema interpretativo non costituisce una novità, in quanto se ne è posto uno analogo in relazione all'art. 11, secondo comma, della L. n. 359/1992 sui patti in deroga.

Infatti, il secondo comma dell'art. 11 della L. n. 359/1992, nella parte in cui si occupa del diniego di rinnovazione alla prima scadenza, stabilisce: «La...

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