Diniego Di Rinnovazione Del Contratto Alla Prima Scadenza

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Rassegna
di giurisprudenza
Arch. loc. cond. e imm. 4/2016
Diniego di rinnovazione
del contratto alla prima scadenza
SOMMARIO
a. Ambito di operatività. b. Attività commerciale. c. Contro-
versie. d. Forma della disdetta. e. Impresa familiare. f. Onere
della prova. g. Porzione di immobile. h. Ristrutturazione. i.
Serietà dell’intento del locatore. j. Società di persone. k. Spe-
cif‌icazione dei motivi. l. Strumenti urbanistici. m. Tempestivi-
tà della disdetta. n. Utilizzazione parziale.
a. Ambito di operatività
Il diniego di rinnovo del contratto di locazione non abitativa
alla prima scadenza non trova ostacolo nel mancato possesso,
da parte del locatore, delle specif‌iche necessarie autorizzazioni
amministrative, che non possono incidere sul rapporto privati-
stico di locazione; né rileva l’eccepita disponibilità di altri im-
mobili utilizzabili per la destinazione addotta, avendo il locatore
il diritto insindacabile di scegliere quello ritenuto più idoneo.*
Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2002, n. 537, Miniero c. Esposito
Lazzazara, in questa Rivista 2002, 210. [RV551663]
In tema di locazione di immobili destinati ad una delle parti-
colari attività indicate dall’art. 42 della L. 27 luglio 1978 n. 392,
il secondo comma del citato art. 42, nella parte che richiama il
preavviso per il rilascio di cui all’art. 28 e lo dice applicabile ai
contratti indicati nel primo comma, assoggetta questi contratti
alla disciplina del diniego di rinnovazione alla prima scadenza
contrattuale dettata dagli artt. 28 comma secondo e 29 della
stessa legge. * Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1991, n. 11756,
Ministero dell’Interno c. Zannelli
In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non
abitativo, alla cessazione del regime transitorio, non solo la rin-
novazione tacita del contratto, ma a maggior ragione la stipu-
lazione (tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo im-
mobile ancora occupato dal conduttore) di un nuovo contratto,
svincolato da quello precedente, determina l’assoggettamento
del rapporto locativo alla disciplina ordinaria e quindi anche la
applicazione alla prima scadenza del nuovo contratto delle nor-
me in materia di diniego della rinnovazione di cui agli artt. 28 e
29 della legge 27 luglio 1978 n. 392. * Cass. civ., sez. III, 8 ottobre
1996, n. 8786, Buongiovanni c. Landucci
b. Attività commerciale
In tema di locazione di immobili urbani destinati ad uso non
abitativo il diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza
per l’intenzione del locatore di destinare l’immobile all’esercizio
della propria attività commerciale, non può trovare ostacolo nel
mancato possesso da parte del locatore medesimo delle specif‌i-
che necessarie autorizzazioni amministrative, che non possono
incidere sul rapporto privatistico di locazione, pur essendo te-
nuto il giudice, ai sensi dell’art. 29 della legge 27 luglio 1978 n.
392, a verif‌icare la serietà, concretezza e attualità del proposito
del locatore. * Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1997, n. 4568, Noi
Incontro Soc. c. Comandini
Ai f‌ini della cessazione della locazione d’immobile destinato
ad uso diverso dall’abitazione per diniego di rinnovo del con-
tratto alla prima scadenza da parte del locatore per il manife-
stato proposito di esercitarvi attività commerciale (o anche
alberghiera), è irrilevante il difetto delle prescrizioni richieste
per l’esercizio del commercio, quale l’iscrizione nel registro de-
gli esercenti commerciali, trattandosi di inosservanza di norme
non operanti nell’ambito del rapporto privatistico. * Cass. civ.,
sez. III, 10 giugno 1994, n. 5664, Raimondo c. Iacoangeli
c. Controversie
In tema di recesso dal contratto di locazione di un immobile
urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione, ai sensi
dell’art. 29, lett. c) della legge n. 392/1978, il possesso della con-
cessione edilizia, ai f‌ini del diniego del rinnovo del contratto alla
prima scadenza, è condizione per l’azione di rilascio, e la pro-
duzione di detto documento può avvenire anche nel corso del
giudizio d’appello (purché prima della relativa decisione), non
essendo, per converso, suff‌iciente assumere, in corso di giudi-
zio, la mera circostanza che (come nella specie), la concessione
de qua sia «in corso di rilascio». * Cass. civ., sez. III, 5 agosto
2004, n. 15018, Attena c. Colotti. [RV575903]
Per la controversia che riguarda il rilascio di immobile ad uso
non abitativo per f‌inita locazione alla scadenza f‌issata dalle di-
sposizioni transitorie della legge sull’equo canone, senza che si-
ano posti in discussione i motivi di recesso previsti dagli artt. 73
e 29 stessa legge (dal locatore non invocati) e senza che il con-
duttore abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione
dell’indennità eventualmente spettante per la perdita dell’avvia-
mento commerciale, non va applicata la disciplina processuale
di cui all’art. 30 della legge n. 392/1978 e la competenza va deter-
minata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di
procedura civile. * Cass. civ., sez. III, 10 settembre 1999, n. 9614,
Borriello c. Inail, in questa Rivista 2000, 56.
Poiché l’obbligo del giudice di conoscere le norme vigenti
dell’ordinamento si estende ai regolamenti locali che integrino
elementi fondamentali della fattispecie dedotta in giudizio, qua-
lora, in tema di diniego di rinnovo della locazione non abitativa
alla prima scadenza del contratto, il conduttore alleghi che il
regolamento edilizio è ostativo alla realizzazione della modif‌ica
di destinazione del bene indicata nella dichiarazione effettuata
dal locatore ai sensi dell’art. 29 della legge n. 392 del 1978, la
cognizione del giudice deve estendersi al regolamento, da ac-
quisirsi all’occorrenza anche d’uff‌icio. * Cass. civ., sez. III, 14
gennaio 2000, n. 361, Randazzo c. Cosentino
Qualora il locatore di immobile eserciti il recesso, per la ne-
cessità di procedere a lavori di ristrutturazione del bene (art.
29 lett. c della L. 27 luglio 1978, n. 392), le questioni poste dal
conduttore sulla legittimità del provvedimento municipale di
autorizzazione di dette opere, mentre sono conoscibili, in via in-
cidentale, dal giudice ordinario, nell’ambito della controversia
fra le parti del rapporto locativo, sui diritti inerenti al rapporto
stesso, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo,
ove siano sollevate, in via principale, con domanda di annulla-
mento del provvedimento proposta nei confronti del comune,
dato che tale domanda attiene al rapporto con l’amministrazio-

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