LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2012, n. 16 - Disposizioni per la promozione della societa' dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 31 luglio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto 1. La Provincia riconosce la centralita' dei dati pubblici, la loro accessibilita' completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento come valori inderogabili, nonche' riconosce le elevate potenzialita' delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel produrre:
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il miglioramento della qualita' della vita dei cittadini;
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la maggiore competitivita' del sistema economico trentino;
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lo sviluppo sostenibile del territorio;
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la maggiore efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa;
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la crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento del divario digitale.
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Con questa legge la Provincia definisce obiettivi, ruoli e strumenti attraverso i quali garantire le finalita' di cui al comma 1 derivanti dall'utilizzo diffuso delle ICT.
Art. 2
Obiettivi 1. Per il perseguimento delle finalita' individuate dall'art. 1, la Provincia favorisce lo sviluppo della societa' dell'informazione e dell'amministrazione digitale attraverso:
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un processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale;
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la semplificazione amministrativa e l'integrazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
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la qualita', l'accessibilita', l'orientamento all'utenza dei servizi pubblici e la realizzazione di un modello unitario di pubblica amministrazione verso il cittadino;
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la rimozione degli ostacoli che impediscono la parita' di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili;
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l'utilizzo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione;
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il coinvolgimento degli utenti nelle attivita' della pubblica amministrazione;
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l'accessibilita' e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico;
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l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
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il contenimento della spesa pubblica attraverso l'uso diffuso delle ICT;
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l'attenzione ai temi del risparmio energetico derivante dall'uso delle ICT.
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Nel perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la Provincia promuove l'utilizzo dei risultati della ricerca nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative e, al contempo, l'orientamento della ricerca anche al soddisfacimento della domanda pubblica di innovazione.
Art. 3
Strumenti 1. Gli obiettivi indicati all'art. 2 sono perseguiti in particolare mediante:
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la realizzazione sul territorio di una infrastruttura per l'accesso alla larga banda;
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la formazione di un sistema territoriale di amministrazione digitale, che realizzi l'integrazione e l'uniformazione dei servizi resi dal sistema pubblico;
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l'adozione e l'utilizzo da parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati basati su standard aperti;
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l'istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino;
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l'individuazione di misure per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei processi di innovazione e nelle attivita' della pubblica amministrazione, nonche' per lo sviluppo della cultura digitale.
Art. 4
Promozione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in larga banda 1. La Provincia riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacita' e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del territorio e per l'innovazione della pubblica amministrazione.
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La Provincia realizza l'infrastruttura di telecomunicazione in larga banda, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).
Art. 5
Sistema informativo elettronico trentino (SINET) 1. E' istituito il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attivita' di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET e' caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione.
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Il SINET rappresenta l'evoluzione del sistema informativo elettronico provinciale (STEP), gia' disciplinato dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale.
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Il SINET valorizza le buone pratiche di sviluppo delle ICT nelle amministrazioni del territorio e ne favorisce l'interoperativita' e l'integrazione.
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Il SINET e' costituito dai seguenti elementi:
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la rete di telecomunicazione della pubblica amministrazione che, in accordo agli standard di servizi di connettivita' e interoperabilita' di base definiti a livello nazionale (sistema pubblico di connettivita' SPC) e utilizzando l'insieme di tecnologie disponibili, consente l'interconnessione sicura e veloce delle pubbliche amministrazioni del territorio trentino e di queste con il sistema della pubblica amministrazione italiana ed europea;
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i sistemi di cooperazione che aderiscono agli standard di cooperazione applicativa definiti a livello nazionale ed europeo e che permettono l'interconnessione con la rete della pubblica amministrazione centrale e con le reti telematiche regionali ed europee, per favorire la cooperazione dei processi amministrativi;
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i sistemi di identificazione e accesso che, attraverso l'utilizzo delle tecnologie disponibili, garantiscono, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, l'accesso ai dati e alle risorse da parte dei soggetti legittimati ad accedervi;
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le piattaforme per l'erogazione multicanale dei servizi che consentono l'accesso alle informazioni e ai servizi, inclusi quelli di pagamento...
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