LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 2012, n. 16 - Disposizioni per la promozione della societa' dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 31 luglio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Provincia riconosce la centralita' dei dati pubblici, la loro accessibilita' completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento come valori inderogabili, nonche' riconosce le elevate potenzialita' delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel produrre:

  1. il miglioramento della qualita' della vita dei cittadini;

  2. la maggiore competitivita' del sistema economico trentino;

  3. lo sviluppo sostenibile del territorio;

  4. la maggiore efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa;

  5. la crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento del divario digitale.

    1. Con questa legge la Provincia definisce obiettivi, ruoli e strumenti attraverso i quali garantire le finalita' di cui al comma 1 derivanti dall'utilizzo diffuso delle ICT.

    Art. 2

    Obiettivi 1. Per il perseguimento delle finalita' individuate dall'art. 1, la Provincia favorisce lo sviluppo della societa' dell'informazione e dell'amministrazione digitale attraverso:

  6. un processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale;

  7. la semplificazione amministrativa e l'integrazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

  8. la qualita', l'accessibilita', l'orientamento all'utenza dei servizi pubblici e la realizzazione di un modello unitario di pubblica amministrazione verso il cittadino;

  9. la rimozione degli ostacoli che impediscono la parita' di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili;

  10. l'utilizzo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione;

  11. il coinvolgimento degli utenti nelle attivita' della pubblica amministrazione;

  12. l'accessibilita' e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico;

  13. l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

  14. il contenimento della spesa pubblica attraverso l'uso diffuso delle ICT;

  15. l'attenzione ai temi del risparmio energetico derivante dall'uso delle ICT.

    1. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la Provincia promuove l'utilizzo dei risultati della ricerca nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative e, al contempo, l'orientamento della ricerca anche al soddisfacimento della domanda pubblica di innovazione.

    Art. 3

    Strumenti 1. Gli obiettivi indicati all'art. 2 sono perseguiti in particolare mediante:

  16. la realizzazione sul territorio di una infrastruttura per l'accesso alla larga banda;

  17. la formazione di un sistema territoriale di amministrazione digitale, che realizzi l'integrazione e l'uniformazione dei servizi resi dal sistema pubblico;

  18. l'adozione e l'utilizzo da parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati basati su standard aperti;

  19. l'istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino;

  20. l'individuazione di misure per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei processi di innovazione e nelle attivita' della pubblica amministrazione, nonche' per lo sviluppo della cultura digitale.

    Art. 4

    Promozione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in larga banda 1. La Provincia riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacita' e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del territorio e per l'innovazione della pubblica amministrazione.

    1. La Provincia realizza l'infrastruttura di telecomunicazione in larga banda, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).

      Art. 5

      Sistema informativo elettronico trentino (SINET) 1. E' istituito il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attivita' di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET e' caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione.

    2. Il SINET rappresenta l'evoluzione del sistema informativo elettronico provinciale (STEP), gia' disciplinato dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale.

    3. Il SINET valorizza le buone pratiche di sviluppo delle ICT nelle amministrazioni del territorio e ne favorisce l'interoperativita' e l'integrazione.

    4. Il SINET e' costituito dai seguenti elementi:

  21. la rete di telecomunicazione della pubblica amministrazione che, in accordo agli standard di servizi di connettivita' e interoperabilita' di base definiti a livello nazionale (sistema pubblico di connettivita' SPC) e utilizzando l'insieme di tecnologie disponibili, consente l'interconnessione sicura e veloce delle pubbliche amministrazioni del territorio trentino e di queste con il sistema della pubblica amministrazione italiana ed europea;

  22. i sistemi di cooperazione che aderiscono agli standard di cooperazione applicativa definiti a livello nazionale ed europeo e che permettono l'interconnessione con la rete della pubblica amministrazione centrale e con le reti telematiche regionali ed europee, per favorire la cooperazione dei processi amministrativi;

  23. i sistemi di identificazione e accesso che, attraverso l'utilizzo delle tecnologie disponibili, garantiscono, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, l'accesso ai dati e alle risorse da parte dei soggetti legittimati ad accedervi;

  24. le piattaforme per l'erogazione multicanale dei servizi che consentono l'accesso alle informazioni e ai servizi, inclusi quelli di pagamento...

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