PROVVEDIMENTO 15 marzo 2007 - Diffusione di dati personali concernenti una attivita' di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorita' a proposito della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonche' per reati ipotizzati in tema di prostituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e l'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; allegato A) al Codice);

Visto il provvedimento di carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pagg. 85-86, nonche' in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);

Ritenuto di dover verificare in via d'urgenza il rispetto dei principi richiamati in tale provvedimento, stante la necessita' di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignita' ed identita' personale, nonche' al loro diritto alla protezione dei dati personali;

Rilevato, allo stato degli atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali e' configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignita' di persone interessate, a prescindere dalla veridicita' di quanto diffuso;

Rilevato che cio' e' avvenuto:

riferendo su alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure, pubblicando notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialita' dell'informazione, o, ancora, fornendo particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone interessate;

Rilevato che tali...

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