DECRETO 18 marzo 2011 - Determinazione dei criteri e delle modalita'' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all''articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009. (11A07053)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con il

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge del 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;

Visto l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, che approva le «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;

Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale» (legge finanziaria 2010), che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalita' da individuare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Riconosciuto che la fibrillazione ventricolare e' causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema piu' efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza;

Rilevata l'opportunita' di diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;

Ritenuto di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalita' per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici confermando le indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», nonche' integrando tali indicazioni con ulteriori criteri e modalita' descritti in un apposito allegato A al presente decreto;

Ritenuto, altresi', di finalizzare le risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al finanziamento di programmi regionali per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria, con cio' disponendo che dette Province Autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota sono resi disponibili per essere destinati alle finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo;

Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sancita nella seduta del 16 dicembre 2010 ai sensi del citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

  1. La finalita' del presente decreto e' quella di individuare i criteri e le modalita' per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissare i criteri per l' utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  2. Il presente decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilita' dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonche' le modalita' della formazione degli operatori addetti.

    Art. 2

    Programmi regionali per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e relativo finanziamento

  3. Le Regioni predispongono, nei limiti delle risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», nonche' agli ulteriori criteri e modalita' indicati nell'allegato A al presente decreto.

  4. Le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n 191, vengono ripartite per singola Regione e Provincia Autonoma secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto. Le quote individuate quali quote teoricamente spettanti alle Province di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni recate dal citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, sono rese disponibili per essere destinate alle finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo;

    La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla singola Regione e'...

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