DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 52 - Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

Coming into Force02 Aprile 2003
Published date01 Aprile 2003
Enactment Date31 Marzo 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/01/003G0076/CONSOLIDATED/20031003
Official Gazette PublicationGU n.76 del 01-04-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dal citato articolo 1, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero nel prossimo mese di giugno, al fine di evitare sovrapposizioni con ulteriori votazioni, previste per di piu' con modalita' e procedure differenziate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.

  2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

((1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di 384 unita' e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

  1. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 e' autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente...

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