Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato , ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta .

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visti i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato ´CSQA Certificazioni Srlª, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, e' stata prorogata fino al 3 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta ´Grana Padanoª allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;

Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta ´Grana Padanoª;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato ´CSQA -...

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