Differimenti e sospensioni delle esecuzioni di rilascio intervenute dopo la legge dell'equo canone relativamente alle locazioni ad uso abitativo

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    Lo schema sopra riportato non include i provvedimenti emanati per specifiche zone del territorio nazionale colpite da particolari eventi (terremoti, alluvioni, ecc.). Tale prospetto, inoltre, non tiene conto di quanto disposto dal comma 2 bis dell'art. 11 della L. n. 359/92, stanti le differenti, perduranti interpretazioni giurisprudenziali che ne rendono incerta la portata.


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1979
D.L. n. 21 del 30.1.1979 conv. nella L. 93 del 31.3.1979
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino all'l gennaio 1980 (Provvedimenti divenuti esecutivi dall'1.7.1975 al 29.7.1978, non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - differente graduazione in base alle date di esecutività dei provvedimenti)
D.L. n. 629 del 15.12.1979 conv. nella L. n. 25 del 15.2.1980
Sospensione esecuzione provvedimenti di rilascio sino al 30 giugno 1980 (Provvedimenti divenuti esecutivi dall'1.7.1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non ancora eseguiti - differente graduazione in base alle date di esecutività dei provvedimenti)
1982
D.L. n. 9 del 23.1.1982 conv. nella L. n. 94 del 25.3.1982
Differimento termine di esecuzione del rilascio ad istanza del conduttore
1) Generalità dei comuni
A) Termine fissato immediatamente eseguibile: fissazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto.
B) Termine fissato non ancora scaduto: fissazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dalla data di esecuzione.
C) Provvedimenti emessi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto: fissazione nuova data per 60 gg. dopo ed entro 180 gg. dalla data di esecuzione.
2) Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, comuni confinanti coi predetti e comuni di cui alla delibera CIPE del 29.7.1982 (pubblicata 14.9.1982 su G.U.)
A) Termine fissato immediatamente eseguibile: fissazione nuova data per 120 gg. dopo ed entro 360 gg. dall'entrata in vigore del decreto.
B) Termine fissato immediatamene eseguibile alla data di pubblicazione delibera CIPE 29.7.1982 (14.9.1982): fissazione nuova data per 120 gg. dopo ed entro 360 gg. dalla pubblicazione delibera CIPE.
C) Termine non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto o della pubblicazione della delibera CIPE. fissazionenuova data per 120 gg. dopo ed entro 180 gg. dalle date sopra indicate
1983
D.L. n. 426 del 12.9.1983 conv. nella L. n. 673
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