LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2012, n. 6 - Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (legge finanziaria 2012) in materia di addizionali all'accisa sull'energia elettrica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 20 marzo 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 viene inserito il seguente articolo:

    'Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'addizionale provinciale di cui all'art. 9-bis della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, e successive modifiche, e all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, e' ridotta di 9,30 euro per mille kwh'.

  2. I comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, possono ridurre le addizionali comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di 18,59 euro per mille kwh e di 20,40 euro per mille kwh. Fino alla predetta scadenza del termine utile per l'adozione della riduzione da parte del comune, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Per i comuni, le diminuzioni di introito connesse alle predette riduzioni delle addizionali, possono trovare compensazione nell'ambito degli accordi sulla finanza locale di cui alla legge...

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